Verifica attrezzature di lavoro

verifca-attrezzaturaCome attuare gli obblighi di legge in materia di verifica periodica delle attrezzature di lavoro: analisi della normativa.

Molte aziende sono chiamate per legge alla verifica delle attrezzature di lavoro con cadenza periodica: con precisi obblighi a carico del datore di lavoro (scelta, valutazione dei rischi, manutenzione, formazione, ecc.) e specifici criteri per l’abilitazione dei soggetti (di cui all’art. 71, co.13 del medesimo dlgs) pubblici e privati che possano effettuare i controlli. L’adempimento riguarda anche le piccole e medie imprese, che devono garantire la sicurezza dei propri operai.

 Le attrezzature soggette a controlli (elencate nell’All. VII del Testo unico – dlgs n.81/2008) sono: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga; sollevamento persone; gas, vapore, riscaldamento; generatori di vapore d’acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi) generatori di calore a combustibile solido, liquido o gasso per impianti; centrali di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili.

Come richiedere le verifiche

Le richieste di controllo effettuate per la prima volta (prime verifiche) devono provenire direttamente dal datore di lavoro, mentre i controlli veri e propri devono essere effettuati entro 60 giorni dalla richiesta esclusivamente dall’INAIL.

Le verifiche successive, invece, devono essere tenute entro 30 giorni dalla richiesta e possono essere effettuate dall’ASL oppure, solo in presenza di un ‘ apposita convenzione, dall’Arpa (Agenzia regionale protezione ambiente) di riferimento. In alternativa, è possibile avvalersi di soggetti pubblici o privati, ma solo se abilitati e inseriti nell’elenco apposito. Qualora il titolare dell’azienda non ricevesse riscontro entro le scadenze indicate, potrà avvalersi di tali soggetti abilitati, ma solo dopo averlo comunicato al titolare della verifica.

Chi effettua le verifiche

Tra i requisiti necessari per essere iscritti nell’elenco dei verificatori ci sono sia opportuni titoli accademici e professionali, il certificato di accreditamento riconosciuto al livello europeo, l’adozione dei modelli di gestione contenuti nell’articolo 30 del Testo Unico e la sottoscrizione di una polizza assicurativa obbligatoria che copra la responsabilità civile per una somma almeno pari a cinque miliardi.

Il verificatore deve girare il 5% del compenso all’INAIL – che si occuperà dell’implemento e delle gestione della banca dati – mentre il 15% delle tariffe serve a coprire i costi per il controllo da esercitare sull’operato dei soggetti abilitati alle verifiche, da effettuarsi da parte del soggetto pubblico in modo da ottenere un sistema che sia in grado di auto sostenersi garantendo comunque la qualità e la serietà dei controlli.

Per approfondimenti: Gazzetta Ufficiale n. 98/2011

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