Redazione Pimus

01/06/2017

pimus1Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi

Cosa e’ il pimus ?

   Il PiMUS (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi) è il documento operativo da realizzare per ogni specifico lavoro che richiede la presenza di un ponteggio; è obbligatorio e deve essere redatto dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Capo II, Titolo IV D.Lgs. 81/08).

Il PIMUS è quindi il documento che il personale addetto al montaggio, uso, smontaggio e trasformazione di un ponteggio dovrà prendere come riferimento al fine di garantire:

– la propria sicurezza durante l’attività;

– la sicurezza di altre persone che pur non essendo addette al montaggio/smontaggio potrebbero trovarsi coinvolte in queste operazioni;

– la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio.

Quando e da chi deve essere preparato il PiMUS

Il Dlgs 81/2008 all’articolo 134, dispone l’obbligo di redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) ogni qual volta vengano utilizzati ponteggi.
L’articolo 136 comma 1 pone in capo al datore di lavoro dell’impresa, incaricata del montaggio e dello smontaggio dei ponteggi, l’obbligo di redazione del PIMUS a mezzo di persona competente.

Deve essere redatto quando si utilizzano ponteggi metallici fissi, altre opere provvisionali realizzate con elementi di ponteggi metallici fissi o ponteggi realizzati con elementi in legno.

Per ogni ponteggio deve essere redatto un PiMUS specifico, se nel cantiere sono presenti più ponteggi saranno redatti più documenti.

ALLEGATO XXII – CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

  1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

2.Identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

  1. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;
  2. Identificazione del ponteggio;
  3. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalità e firma del progettista, salvo i casi di cui al

comma 1, lettera g) dell’articolo 132,

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dell’articolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalità e la firma della persona competente di cui al comma 1 dell’articolo 136.

  1. Progetto del ponteggio, quando previsto;
  2. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio (“piano di applicazione generalizzata“):

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilità, segnaletica, ecc.,

7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),

7.3. modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalità di installazione ed uso,

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui all’articolo 117,

7.7. tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi,

7.8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,

7.9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti.

  1. Illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze “passo dopo passo”, nonché descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (“istruzioni e progetti particolareggiati”), con l’ausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;
  2. Descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio;
  3. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX).

pimus

Lo studio del Geom. Luciano mecca , attreverso collaboratori iscritti presso i propi ordini  di appartenza e’ in grado di offrire alla propria clientela :

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