Sicurezza ascensori e componenti:lo schema di decreto che recepisce la Direttiva 2014/33/UE

impianti47Dopo il rilascio dell’ultimo dei pareri prescritti, si avvia a conclusione l’iter del provvedimento chiamato a recepire la Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai relativi componenti di sicurezza ed alle modalità per l’esercizio. Sintesi del provvedimento ed indicazioni emerse in merito alla problematica dell’adeguamento degli ascensori più vecchi.

Il 12/10/2016 – con l’espressione dell’ultimo parere atteso, quello della Commissione attività produttive della Camera – si è concluso l’iter parlamentare dello schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al D.P.R. 30/04/1999, n. 162, conseguenti all’attuazione della Direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai relativi componenti di sicurezza ed alle modalità per l’esercizio.
Il provvedimento torna ora dunque nelle mani del Governo per l’approvazione definitiva (con eventuali modifiche anche per tenere conto dei pareri espressi dalle Commissioni, dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato) e la conseguente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si evidenzia peraltro l’avvenuta scadenza dei termini, atteso che la Direttiva 2014/33/UE doveva essere recepita entro il 19/04/2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20/04/2016. Si rinvia per approfondimenti all’articolo “La nuova Direttiva n. 2014/33/UE sugli ascensori”.
Si riporta di seguito una breve sintesi del contenuto ed alcune indicazioni in ordine ai contenuti più dibattuti del provvedimento, inerenti le verifiche sugli ascensori già in esercizio.

BREVE SINTESI DEI CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO – In estrema sintesi il provvedimento in corso di approvazione – del quale è consultabile in allegato il testo approvato in prima istanza dal Governo – riguarda gli ascensori quali “prodotti finiti, cioè solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni, nonché i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell’Unione oppure i componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.
A tal fine il provvedimento introduce:

  • misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l’enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
  • il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura, e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o componente con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità, è considerato “fabbricante” e si deve assumere i relativi obblighi;
  • norme concernenti la tracciabilità durante l’intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto al quale è stato fornito;
  • misure volte a garantire la qualità dell’operato degli “Organismi di valutazione della conformità” (OVC), con l’indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività: sono pertanto introdotte prescrizioni obbligatorie per gli OVC che desiderano essere notificati alla Commissione UE per fornire servizi di valutazione.

VERIFICHE SUGLI ASCENSORI GIÀ IN ESERCIZIO – Partendo dall’assunto che sul territorio nazionale esiste una forte disomogeneità con riferimento ai requisiti di sicurezza tra gli impianti installati in periodo successivo all’entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e quelli installati invece in periodo antecedente (privi quindi della marcatura europea), il decreto in corso di approvazione puntava in un primo momento anche ad attuare quanto previsto dalla Raccomandazione 95/216/CE, che si pone l’obiettivo di garantire tendenzialmente il medesimo livello di sicurezza a tutti gli utenti di ascensori in esercizio, sia vecchi che nuovi (provvedimento già attuato nella maggior parte degli Stati membri ma non ancora in Italia).
Con riferimento a tale specifico aspetto degli ascensori più vecchi, la problematica relativa ai costi degli interventi per l’adeguamento, unitamente a perplessità successivamente emerse circa la possibilità giuridica e l’opportunità di un’attuazione della citata Raccomandazione contestualmente al recepimento della Direttiva in sede regolamentare, hanno fatto propendere per un rinvio della relativa decisione, subordinandola ad un ulteriore approfondimento.
A tal proposito già il parere del Consiglio di Stato (1852/2016) sul provvedimento in oggetto sottolineava al Governo l’esigenza di provvedere urgentemente all’adeguamento alle nuove norme di sicurezza del parco ascensori preesistenti, anche al fine di non correre il rischio che una significativa differenza degli standard di sicurezza tra vecchi e nuovi impianti venisse percepita come un’ingiustificata discriminazione per i proprietari di edifici acquistati in epoca più antica, legata a un mancato adeguamento alle nuove norme di sicurezza.
A sua volta la Commissione attività produttive invita nel proprio parere il Governo a:

  • provvedere, con idonea normativa, ad individuare modalità di verifica per l’aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati in data precedente a quella di entrata in vigore del D.P.R. 162/1999, anche attraverso l’individuazione di selettivi e limitati interventi, necessari ed urgenti a ridurre le cause di infortunio più frequenti per gli utilizzatori;
  • accelerare il ripristino di organi o istituzioni competenti in materia di rilascio dei certificati di abilitazione all’esercizio della professione di manutentore di ascensori e montacarichi (il riferimento è in particolare alle soppresse Commissioni per l’abilitazione alla manutenzione di ascensori e montacarichi – di cui all’art. 6 del D. P.R. 24/12/1951, n. 1767), la cui assenza, oltre a compromettere l’attività di manutenzione, essenziale a garantire la sicurezza delle persone, rappresenta secondo la Commissione parlamentare un ostacolo per l’occupazione dei giovani ascensoristi e per lo sviluppo delle aziende del settore.

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