Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2017 il condominio dovrà tenere distinte le ritenute da effettuare
a Legge di Bilancio 2017, sembra aver complicato la vita dei condomini in merito al versamento delle ritenute effettuate in qualità di sostituti di imposta. Quest’ultimi, infatti, dovranno tenere distinte le ritenute operate con riferimento ai contratti di appalto di opere o servizi nel rispetto delle scadenza indicate nella norma di riferimento.
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Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio. Come è noto la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio- in qualità di sostituto d’imposta- è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro.
Premesso ciò, alcuni autori hanno subito evidenziato criticità in merito all’applicazione pratica delle ritenute in esame.
Difatti, l’art. 1, comma 36, della legge n. 232/2016 ha modificato i termini di versamento delle ritenute operate dai condomìni nella misura del 4 per cento secondo le indicazioni previste dall’art. 25-ter del D.P.R. n. 600/1973.
Questo significa che il condominio dovrà tenere distinte:
- Le ritenute operate con riferimento ai contratti di appalto di opere o servizi
- Le ritenute nei confronti degli esercenti arti e professioni
Prime riflessioni. Rispetto alla prime ritenute (oggetto di modifica normativa), sappiamo anche che il comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 600/1973 – introdotto dall’art. 1, comma 36, della Legge di bilancio 2017 – dispone che il versamento della ritenuta deve essere effettuato solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 Euro: significa che qualora si raggiunga questa soglia l’importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura.
Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.
(L’amministratore dovrà monitorare le ritenute dall’inizio dell’anno) |
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Il Condomino ha raggiunto il limite delle 500 euro a Febbraio. | In questo caso le ritenute operate nei periodi precedenti – con inizio dal mese di gennaio – devono essere versate entro il 16 marzo |
Il Condominio ha raggiunto il limite delle 500 euro a Maggio | Il versamento deve essere effettuato entro il 16 giugno. |
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA MINIMA |
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Il Condomino ha raggiunto il limite delle 200 euro a Febbraio. | Il condominio in tal caso potrà effettuare un versamento entro la scadenza del 30 giugno (Stessa applicazione valida nel secondo semestre) |
Il Condominio ha raggiunto il limite delle 200 euro a Maggio |
Problemi applicativi. Seguendo una interpretazione di alcuni fiscalisti, la verifica relativa al superamento della soglia di 500 euro potrebbe essere effettuata anche su base mensile. In quest’ultimo caso si opterebbe per dei versamenti cumulativi.
(L’amministratore dovrà verificare costantemente l’ammontare trattenuto). |
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Il Condomino ha raggiunto il limite delle 350 euro a Febbraio. | Il condominio in tal caso potrà effettuare un versamento cumulativo entro la scadenza del 30 giugno. La medesima soluzione riguarda il secondo semestre dell’anno (le ritenute dovranno essere versate cumulativamente entro la scadenza del 20 dicembre). |
Il Condominio ha raggiunto il limite delle 300 euro a Marzo |
Cosa accade per le ritenute operate nel periodo compreso tra il 21 ed il 31 dicembre?
Nel silenzio della legge, in tale ipotesi sembra che il condominio debba seguire le regole ordinarie. Difatti, anche se l’importo da versare risulta essere di modesta entità, il versamento dovrebbe essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, quindi entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
In conclusione, occorrerebbero ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia dell’Entrate. In particolare sulla questione del cumulo delle ritenute operate nel semestre di riferimento; inoltre, sarebbe opportuno una migliore chiarificazione “dell’omesso versamento” tenendo presente l’applicabilità o meno delle sanzioni previste dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.