Impianto Videosorveglianza nel Condominio e Singoli Condomini

Con la riforma del condominio, legge 220/2012, in particolare l’articolo 1122-ter del codice civile.

Il comma dedicato agli impianti di videosorveglianza sulle parti comuni recita :

le deliberazioni concernenti l´installazione sulle parti comuni dell´edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall´assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell´articolo 1136, quindi sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

Una volta ottenuta la maggioranza richiesta si dovranno comunque seguire gli adempimenti richiesti, mutuati dalle indicazioni del Garante nel Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010:

– Cartello informativo

– Tempi minimi stabiliti di conservazione delle riprese (al massimo 24 ore)

– Individuazionedel personale che visiona le immagini tramite la nomina di responsabile ed incaricato(i) del trattamento

– Verifica preliminare del Garante nei casi previsti dal Codice Privacy (ad es. a sistemi di video sorveglianza dotati di software che permetta il riconoscimento tramite incrocio o confronto delle immagini, con altri specifici dati personali).

La videosorveglianza del singolo condomino, per quanto non ricompresa nella disciplina del Codice se le immagini (o meglio i dati personali) non siano comunicati a terzi oppure diffusi, deve sottostare ad alcuni accorgimenti e cautele per non incorrere in un illecito (tutti i requisiti sono tratti dal provvedimento  del Garante dell’8 aprile 2010):

l´angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (l´accesso della propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, etc). Chiarezza, dunque, è stata fatta. Una volta stabilite le regole, saranno la prudenza e l’accortezza dei singoli a stabilire se i diversi e significativi interessi in gioco possono essere effettivamente bilanciati.

 

DOMANDE e RISPOSTE

D: Un condomino può installare una telecamera che riprende l’ingresso del suo appartamento o del suo posto auto ?

R: Premesso che l’installazione di un sistema di videosorveglianza  effettuata da  persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (per esempio attraverso apparati tipo web cam)  non si applicano le norme previste dal Codice della privacy. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Sono sempre valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. Èd è importante  per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata altrui che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

D: Quali sono le regole per installare un sistema di videosorveglianza condominiale ?

R: Un  sistema di videosorveglianza  installato in un condominio per controllare le aree comuni, devono essere adottate particolari tutte misure e  precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza . Tra gli obblighi ,che valgono anche in ambito condominiale , vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze come alla chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio o a periodi di festività. Per tempi di conservazione superiori ai sette giorni è comunque necessario presentare una verifica preliminare al Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.). I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile o incaricato del trattamento).

D: I videocitofoni sono considerati un sistema di videosorveglianza ?

R: I videocitofoni, così come altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione, possono talvolta essere equiparati ai sistemi di videosorveglianza. In questo caso valgono le stesse regole previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Tali disposizioni non si applicano quando il sistema è installato da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non sono destinate alla comunicazione sistematica o alla diffusione (ad esempio su Internet). In conclusione , se il videocitofono è installato da un singolo o da una famiglia per finalità esclusivamente personali, la presenza dell’apparecchio di ripresa non deve essere segnalata con un apposito cartello.

D: Qual è il quorum necessario per l’installazione di un sistema di videosorveglianza condominiale ?

R: La Legge 220/2012 , riforma del condominio,  ha finalmente sanato un vuoto normativo ( più volte segnalato dal Garante della privacy al Parlamento e Governo ) relativo al quorum richiesto per poter installare un sistema di videosorveglianza condominiale. La nuova legge prevede che l’assemblea possa deliberare l’installazione di un sistema di videosorveglianza sulle parti comuni solo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore (500 millesimi) dell’edificio.

 

 

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