Pulizia delle scale condominio codice civile

Pulizia delle scale condominio  codice civile
Come previsto dall’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno compresi i condomini con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.

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Tutti i condomini debbono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
E’ l’amministratore il custode del decoro e della corretta manutenzione delle parti comuni (art. 1130 c. c.), che deve provvedere a mettere l’argomento all’ordine del giorno.
Per deliberare è sufficiente la maggioranza semplice in riferimento  l’art. 1136 c. c., secondo e terzo comma :

  • in prima convocazione è richiesto un numero di voti favorevoli che rappresenti il 50% più 1 degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000);

 

  • in seconda convocazione basta un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo dei millesimi (334/1000).

Se  l’assemblea decidere di affidare a ciascun condomino l’incombenza di occuparsi direttamente a turno della pulizia delle scale, è più che legittimo che qualcuno si rifiuti.

 

La delibera adottata a semplice maggioranza e non all’unanimità dei consensi, è nulla.

 

Infatti  può essere impugnata in qualsiasi tempo dal condomino assente o dissenziente o anche da chi ha votato a favore della deliberazione, purché dimostri di avervi interesse (Cassazione, sentenza 16 novembre 1992, n. 12281).
La ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire da un’impresa di pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.:  “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.

 

La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

 

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