Pulizia delle scale condominio codice civile
Come previsto dall’articolo 1117 del codice civile, le scale sono di proprietà dei condomini, compresi quelli con locali al piano terreno compresi i condomini con accesso esclusivo dalla strada, a meno che non risulti il contrario dagli atti di acquisto o dal regolamento condominiale di natura contrattuale.
Tutti i condomini debbono contribuire alla pulizia, manutenzione e ricostruzione delle scale, e le spese devono essere sostenute e ripartite tra tutti.
E’ l’amministratore il custode del decoro e della corretta manutenzione delle parti comuni (art. 1130 c. c.), che deve provvedere a mettere l’argomento all’ordine del giorno.
Per deliberare è sufficiente la maggioranza semplice in riferimento l’art. 1136 c. c., secondo e terzo comma :
- in prima convocazione è richiesto un numero di voti favorevoli che rappresenti il 50% più 1 degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (500/1000);
- in seconda convocazione basta un numero di voti che rappresenti un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo dei millesimi (334/1000).
Se l’assemblea decidere di affidare a ciascun condomino l’incombenza di occuparsi direttamente a turno della pulizia delle scale, è più che legittimo che qualcuno si rifiuti.
La delibera adottata a semplice maggioranza e non all’unanimità dei consensi, è nulla.
Infatti può essere impugnata in qualsiasi tempo dal condomino assente o dissenziente o anche da chi ha votato a favore della deliberazione, purché dimostri di avervi interesse (Cassazione, sentenza 16 novembre 1992, n. 12281).
La ripartizione delle spese per la pulizia, da fare eseguire da un’impresa di pulizia è assimilabile a una vera e propria manutenzione, i criteri di spesa da applicare sono quelli previsti dall’art. 1124 c. c.: “Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono.
La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.