IMU immobili strumentali: deducibile al 20% nella dichiarazione dei redditi 2018

Dichiarazione dei redditi 2018: è possibile dedurre l’IMU, l’IMI e l’IMIS pagate nel 2017 per gli immobili strumentali

A partire da UNICO 2014 l’IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:

  • per il periodo d’imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell’IMU pagata
  • per i periodi d’imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto nella dichiarazione dei redditi  2018 è deducibile il 20% dell’IMU sostenuta nell’anno di imposta 2017.
In questo approfondimento vediamo i soggetti giuridici che hanno diritto alla deducibilità di questa imposta, quali sono le condizioni per soddisfare il requisito della strumentalità richiesto dalla norma ed il trattamento applicato alle imposte IMI e IMIS previste rispettivamente dalle provincie autonome di Bolzano e Trento.

Deducibilità IMU immobili strumentali Redditi 2018: soggetti interessati

La deduzione dell’IMU pagata sugli immobili strumentali interessa i soggetti passivi titolari di reddito d’impresa o di reddito derivante dall’esercizio di arte o professione, pertanto:
  • le società e gli enti commerciali residenti;
  • gli enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
  • le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
  • le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
  • i professionisti e gli studi professionali;
  • le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.

Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018: la “strumentalità”

Per poter portare in deduzione l’IMU dal reddito d’impresa o professionale è necessario che essa sia relativa ai fabbricati strumentali. Assume, quindi, rilevanza il requisito della “strumentalità” del bene immobile.
Ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell’art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):
  • gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
  • gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
Si precisa che:
  • per le imprese individuali, la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
  • Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
La deducibilità dell’IMU non vale per:
  • gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
  • gli “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018

Ai fini della deducibilità nella dichiarazione dei redditi è necessario indicare il 20% dell’imposta municipale propria, relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (2017) nel seguente modo:
  • Imprese in contabilità ordinaria: Rigo RF 55 codice 38
  • Imprese in contabilità semplificata: Rigo RG 22 codice 23
  • Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professione: Rigo RE 19

L’intero importo dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) dovrà essere ripresa nella misura indicata nel conto economico tra le imposte indeducibili, per le imprese in contabilità ordinaria nel rigo RF16.

Come chiarito dalla Circolare 10/E/2014, al punto 8.2, ai fini della deducibilità rileva l’anno di pagamento dell’imposta (deduzione in UNICO 2018 dell’IMU pagata nel 2017, anche se non di competenza 2017), ma non è comunque possibile portare in deduzione l’IMU relativa ad annualità precedenti al 2013, anno a partire dal quale è stato reso possibile dedurre l’IMU.

IMI e IMIS nelle dichiarazioni dei redditi 2018

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), all’art. 1, comma 508, ha stabilito che la deducibilità del 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali si applica anche:
  • alla c.d. “IMI”, l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
  • alla cd “IMIS” l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Come poi stabilito dall’art. 1, comma 9-quater, del D.L. n. 4/2015 la deducibilità dell’IMI (e per assimilazione dell’IMIS) si applica “a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014”.
Il 20% delle imposte versate nel 2017 deve essere indicato negli stessi righi e con gli stessi codici indicati sopra per l’IMU.

Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale  propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.

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