Dichiarazione dei redditi 2018: è possibile dedurre l’IMU, l’IMI e l’IMIS pagate nel 2017 per gli immobili strumentali
A partire da UNICO 2014 l’IMU relativa agli immobili strumentali è divenuta parzialmente deducibile dal reddito d’impresa e dal reddito professionale. A stabilirlo era stata la Legge di stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 715 e 716), la quale aveva previsto che:
- per il periodo d’imposta 2013, fosse deducibile una quota pari al 30% dell’IMU pagata
- per i periodi d’imposta successivi fosse deducibile una quota pari al 20% → Pertanto nella dichiarazione dei redditi 2018 è deducibile il 20% dell’IMU sostenuta nell’anno di imposta 2017.
Deducibilità IMU immobili strumentali Redditi 2018: soggetti interessati
- le società e gli enti commerciali residenti;
- gli enti non commerciali, con riguardo all’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata;
- le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le imprese individuali, familiari o coniugali (per l’IMU sui beni relativi all’attività commerciale esercitata);
- le persone fisiche, le società e gli enti non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- i professionisti e gli studi professionali;
- le società di persone e le imprese individuali in contabilità semplificata.
Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018: la “strumentalità”
- gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l’utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall’imprenditore possessore dell’immobile (e non da terzi);
- gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.
- per le imprese individuali, la strumentalità dell’immobile richiede a norma dell’art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l’immobile è utilizzato ai fini dell’impresa ma non è stato contabilizzato, l’imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.
- Per i lavoratori autonomi, invece, la strumentalità dell’immobile è solo quella per destinazione e si prescinde dalla contabilizzazione del bene.
- gli immobili destinati alla vendita (i c.d. “beni merce”, per i quali, comunque, l’IMU era dovuta solo fino al 1° semestre 2013),
- gli “immobili patrimonio”, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.
Deducibilità IMU nella dichiarazione dei redditi 2018
- Imprese in contabilità ordinaria: Rigo RF 55 codice 38
- Imprese in contabilità semplificata: Rigo RG 22 codice 23
- Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professione: Rigo RE 19
L’intero importo dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) dovrà essere ripresa nella misura indicata nel conto economico tra le imposte indeducibili, per le imprese in contabilità ordinaria nel rigo RF16.
IMI e IMIS nelle dichiarazioni dei redditi 2018
- alla c.d. “IMI”, l’Imposta municipale immobiliare” stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano con la Legge provinciale n. 3/2014
- alla cd “IMIS” l’imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
Nel rigo RF16 vanno indicate le imposte indeducibili e quelle deducibili per le quali non è stato effettuato il pagamento. Nel presente rigo occorre anche indicare l’intero ammontare dell’IRAP, dell’imposta municipale propria, dell’imposta municipale immobiliare (IMI) e dell’imposta immobiliare semplice (IMIS) risultante a conto economico.