Legge di Stabilità 2017. Ecco quali saranno gli obblighi a carico degli amministratori di condominio.

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Ecco cosa cambia per gli amministratori tra obbligo di invio dei dati per i 730/2017 e le nuove regole delle ritenute previste dalla legge di stabilità 2017.

Di seguito la tabella esplicativa degli adempimenti per l’anno 2017.

GLI ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

LE COMUNICAZIONI DEI DATI DETRAIBILI

(Scadenza: 28 febbraio 2017)

Il primo obbligo prevede che per le dichiarazioni precompilate 2017 (sia 730 che Unico) gli amministratori di condominio comunichino i dati dei singoli condomìni che hanno sostenuto spese edilizie detraibili entro il 28 febbraio 2017.

Per meglio dire, le nuove istruzioni per l’invio di alcune informazioni utili alla gestione degli oneri detraibili nelle dichiarazioni precompilate 2017 sono state predisposte dal decreto del 1° dicembre scorso del Mef e pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» n.296.

In pratica le nuove comunicazioni riguardano: i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Nella comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini.

LE RITENUTE SUI CORRISPETTIVI DOVUTI DAL CONDOMINIO

(Scadenze: 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno)

La Legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 36 L. 232/2016) ha previsto che il condominio- in qualità di sostituto d’imposta- è tenuto al versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta pari a 500 euro. Significa che:

Qualora si raggiunga questa soglia l’importo andrà versato nei tempi e nei modi attualmente in vigore, ossia entro il 16 del mese successivo a quello in cui avviene il pagamento della fattura;

Nel caso in cui tale importo-soglia non venga raggiunto, il versamento dovrà essere eseguito entro il 30 giugno ed entro il 20 dicembre.

 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Inoltre è stato previsto che il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto resi a condomini, deve essere eseguito con modalità tracciabili.

In buona sostanza, viene vietato l’uso dei soldi contanti; al loro posto bisognerà usare solo bonifici o assegni non trasferibili.

A cadere nell’ambito della nuova previsione sono tutti i pagamenti effettuati per liquidare i corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi.

L’inosservanza di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 Euro, prevista dall’art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 471/1997.

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