Entra in vigore l’obbligo di installazione delle linee vita in copertura

Lunedì 09 Febbraio 2015 12:50

In Emilia Romagna, il 1° Febbraio 2015, è entrato in vigore l’obbligo di installazione delle linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici.

L’obbligo interessa sia gli edifici pubblici che quelli privati.

QUANDO E’ OBBLIGATORIO

­Per tutti gli interventi di nuova costruzione per gli interventi di manutenzione e rifacimento della copertura e per gli interventi riguardanti l’involucro esterno

QUANDO NON E’ OBBLIGATORIO

­Per le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m per le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1,00 m per le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro)

COME PROCEDERE

In caso di nuova costruzione o intervento di manutenzione della copertura (con SCIA o rientrante nell’attività di edilizia libera): incaricare un tecnico abilitato per redigere il progetto della linea vita e l’Elaborato Tecnico della copertura richiedere la certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio richiedere la dichiarazione di corretta installazione da parte della ditta esecutrice dei lavori.

Il progetto – che non è il semplice disegno del sistema di ancoraggio in copertura – è di fondamentale importanza.

Altrettanto dicasi per l’Elaborato Tecnico della copertura: il documento contenente indicazioni progettuali, prescrizioni tecniche, modalità di accesso in copertura e impiego del sistema di ancoraggio, certificazioni di conformità e quanto altro è necessario ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi per la caduta dall’alto a cui sono esposti i soggetti che eseguono lavori o che per qualsiasi altro motivo debbano accedere e transitare in copertura.

COME COMPORTARSI SE SI HA GIA’ UN SISTEMA DI ANCORAGGIO IN COPERTURA

I dispositivi di ancoraggio realizzati prima dell’entrata in vigore dell’atto di indirizzo della Regione Emilia Romagna risultano conformi se corredati dalla documentazione sopraccitata (progetto, elaborato tecnico, dichiarazioni di conformità dei materiali, dichiarazione di corretta installazione).

Nel caso non siano disponibili tali documenti, ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato.

ATTENZIONE: la mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente comporta la sua non idoneità all’uso.

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