D.VR. PROCEDURE STANDARDIZZATE
Con il Decreto Interministeriale deI 30 novembre 2012 sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., ai sensi dell’art.6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi.
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
Le procedure standardizzate, offrono ai datori di lavoro di aziende di limitata dimensione uno strumento per la valutazione dei rischi che garantisce i seguenti vantaggi:
- operare in maniera semplice e guidata
- essere certi di aver considerato tutti i rischi
- utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
- mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
- operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica prevista dall’art.29
Cosa sono le procedure standardizzate previste dall’art 29 comma 5 del Testo Unico sulla sicurezza?
Sono il modello di riferimento, approvato dalla commissione consuntiva permanente recepite dal decreto ministeriale del 30 novembre 2012, sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
1.descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2.identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3.valutazione dei rischi associati ai pericoli identificate individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4.definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. n.81/2008 smi, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Le procedure standard per la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sono state individuate dal decreto interministeriale del 30 novembre 2012, in attuazione delle disposizioni previste dal Testo Unico salute e sicurezza sul lavoro. Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, individua il modello di riferimento per l’effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Il documento valutazione dei rischi realizzato mediante le procedure standardizzate sostituisce l’autocertificazione che a partire dal 1 luglio 2013 deve essere sostituito ALMENO con un DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI REDATTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE PROCEDURE STANDARDIZZATE.
Effettuare la valutazione sulla base delle procedure standardizzate è responsabilità del datore di lavoro che coinvolgerà i soggetti riportati nello schema seguente, in conformità a quanto previsto dal Titolo I, capo III del D.lgs 81/08 s.m.i. e in relazione all’attività e alla struttura aziendale.
COSA PUO’ ACCADERE SE NON SI REDIGE IL D.V.R?
Ecco la risposta:
per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000
per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l`individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000
Nota: Le sanzioni sono state regcentemente aumentate del 30%
Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 81/08, i datori di lavoro di attività che impiegano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle attività svolte nei casi previsti dall’articolo 31,c.6) effettuano la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
i datori di lavoro per aziende fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi secondo le Procedure Standardizzate.
Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate?
Vantaggi
In breve, la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate consente di:
• operare in maniera semplice e guidata
• essere certi di aver considerato tutti i rischi
• utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
• mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
• operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica
IL “D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE” SI ADATTA A TUTTE LE AZIENDE, INDIPENDENTEMENTE DAL CODICE ATECO O ATTIVITA’, ED E’ CORRISPONDENTE ALLA PROCEDURA STANDARDIZZATA RECENTEMENTE APPROVATA.
Possiamo fornirvi a titolo di consulenza online il modello di Documento di valutazione dei rischi per aziende sotto i 10 dipendenti editabile in word. STRUTTURA DEL D.V.R PROCEDURE STANDARDIZZATE
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Disponiamo di modelli standard: tutti i contenuti minimi obbligatori sono gia’ predisposti. Un MODELLO STANDARD è un ciclo lavorativo completo con l’aggiunta di una struttura organizzativa tipo: luoghi di lavoro, impianti di servizio e relativa analisi. Per ogni fase di lavoro, oltre alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione e protezione, sono già individuati i pericoli tramite le check di riferimento. Scegli il Modello più simile all’azienda in esame: puoi impiegarlo così come predisposto o personalizzarlo in funzione delle specifiche esigenze.Il modello standard e’ un modello di riferimento per il quale gia’ sono definite le fasi lavorative e i rischi specifici. Utilizzando un modello standard, devi inserire solo i dati specifici del cantiere e o luogo di lavoro, ottenendo in pochi e semplici passaggi il tuo modello D.V.R.
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