Tabelle assemblari

01/06/2017

Le tabelle millesimali: che cosa sono e a cosa servono

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Guida alle tabelle millesimali

Per la ripartizione delle spese condominiali ci si avvale delle tabelle millesimali, definite come “le quote di proprietà nel condominio, espresse come il rapporto fra il valore di ciascuna unità e il valore dell’intero stabile, fatto uguale a 1000” (da qui la definizione).

Secondo gli art. 1118 e il 1123 del Codice Civile il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni che vengono ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun immobile. La ripartizione delle spese viene fatta mediante i valori dei millesimi.

I millesimi e le tabelle millesimali

I millesimi individuano il valore proporzionale di ciascuna abitazione rispetto al valore complessivo dell’edificio e in base alla possibilità di godimento di beni e servizi comuni da parte di ciascun condomino.

Secondo quanto stabilito dall’art 68 del Codice Civile, così come modificato dalla Riforma di Condominio, la tabella millesimale è un prospetto contenente tutti i valori proporzionali relativi alle singole unità immobiliari, espressi sotto forma di dati numerici, necessari per la ripartizione delle spese e utili per la determinazione del voto in sede assembleare.

Le tabelle sono un documento da allegare al regolamento di condominio (anche se possono esistere anche indipendentemente dallo stesso) come documento formale per la ripartizione delle spese. 

La determinazione dei valori contenuti nella tabella

Per il calcolo dei millesimi si prendono in considerazione i seguenti aspetti:

  • la destinazione d’uso dell’unità abitativa;
  • la superficie complessiva;
  • la cubatura reale (ossia il volume della proprietà espresso in metri cubi);
  • il livello del piano e l’altezza dal suolo;
  • l’esposizione e la veduta (ad esempio se su strada o su cortile interno);
  • la luminosità;
  • l’isolamento e il riparo da venti:
  • la presenza di ascensore, giardino condominiale o spazi di uso comune.

La possibilità di modifica dei millesimi

I valori proporzionali delle singole unità immobiliari, secondo quanto previsto dalla Riforma, possono essere modificati o rettificati all’unanimità anche nell’interesse di un solo condomino:

  • qualora ci si renda conto che sono stati commessi degli errori di calcolo;
  • nel caso in cui siano cambiate le condizioni dell’edificio (ad es. nel caso di sopraelevazione o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari) e sia stato alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unità immobiliare.

La modifica dei valori presenti all’interno della tabella può essere effettuata esclusivamente dall’amministratore che è tenuto a darne notizia nell’immediato ai condomini. Nel caso di inadempienza dell’obbligo può essere revocato e tenuto al risarcimento di eventuali danni.

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