Piano Demolizioni

01/06/2017

pianodemolizioniIl Piano delle Demolizioni 

La peculiarità del patrimonio edilizio esistente nazionale e l’indirizzo generale per la drastica diminuzione del consumo di suolo in Italia comporteranno nel medio periodo un cambio di indirizzo nell’edilizia che sarà sempre più caratterizzata dal mantenimento/recupero degli immobili esistenti.A tal riguardo, anche nel recente passato, molte sono state le problematiche relative alla valutazione della fase lavorativa legata alle demolizioni, che hanno comportato infortuni anche di assoluta gravità.In ambito di sicurezza cantiere le demolizioni sono regolate dal D.Lgs. 81 del 2008 dall’art. 150 all’art. 156 coinvolgendo i Datori di Lavori e i Dirigenti, i preposti ed i lavoratori autonomi.

Nello specifico l’art. 150 “rafforzamento delle strutture” cita:

1. Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

  1. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi”

(prevedendo l’arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro in capo ai Datori di Lavoro e Dirigenti).

Il successivo articolo 151 “Ordine delle Demolizioni” prevede:

“1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti” (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti).

  1. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.” (arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti).

Appare chiaro quindi che la prima valutazione in merito allo stato dei luoghi, delle strutture e alle nuove operatività previste nella fase progettuale spettino innanzitutto al C.S.P. (ove previsto) che andrà ad analizzare anche le interferenze dando modo al soggetto esecutore di poter redigere il PIANO DI DEMOLIZIONE, da inserire appunto all’interno del Piano Operativo di Sicurezza.Il documento dovrà essere posto all’attenzione del RSPP, del RLS e del Medico Competente e verificato in sede di analisi preliminare dal Coordinatore (ove previsto) e tali riferimenti dovranno essere indicati all’interno del Piano, unitamente agli addetti alla gestione delle emergenze, ai Preposti ed  ai riferimenti dei lavoratori che eseguiranno la demolizione.E’ propedeutica la valutazione statica degli immobili interessati direttamente e limitrofi, verificando la presenza potenziale di impianti per arrivare poi all’analisi pratica del programma della demolizione e dell’operatività che dovrà essere indicata nel documento e rispettata in fase esecutiva, nel rispetto degli articoli:

*152 – Misure di sicurezza

“1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti).

  1. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti / arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro – sanzioni per Lavoratore Autonomo).
  2. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.”

*153 – Convogliamento del materiale di demolizione

(arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti e Preposti)

“1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

  1. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
  2. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
  3. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei. 5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.”

*154 – Sbarramento della zona di demolizione

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti)

“1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

  1. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.”

*155 – Demolizione per rovesciamento

(arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro – sanzioni per Datori di Lavoro e Dirigenti e Preposti)

“1. Salvo l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

  1. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
  2. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
  3. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
  4. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.”

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