Piano Amianto

01/06/2017

amiantoAttività di bonifica da amianto

Che cos’è l’amianto 

L’amianto è un minerale a struttura fibrosa che in passato è stato largamente utilizzato in molte applicazioni per le sue molteplici proprietà tecnologiche. Essendo stata riconosciuta nel tempo la pericolosità delle sue fibre se inalate, con la Legge 257/92 ne è stato vietato, su tutto il territorio nazionale, la produzione, il commercio, l’estrazione e l’importazione.

Che cosa fare in presenza di amianto

La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso. In presenza di materiale danneggiato e in cattive condizioni ci può essere il distacco di fibre di amianto scarsamente legate al resto del materiale. E’ necessario pertanto mettere in atto un programma di controllo e manutenzione dei materiali al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. Il proprietario dell’immobile e/o chi svolge una attività all’interno dell’edificio deve designare un Responsabile per il controllo e la manutenzione, al quale spetta la valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell’aria. In relazione agli esiti della valutazione si devono mettere in atto gli interventi necessari, che possono consistere nel semplice controllo (nel caso di materiali in buono stato) fino alla bonifica (nel caso di materiali in cattivo stato).
La Regione Veneto con la Delibera n. 265/2011 ha pubblicato delle linee guida (Allegato A) che propongono, fra l’altro, due metodi che possono essere utilizzati per la valutazione dello stato di degrado dei materiali contenenti amianto.

La bonifica dei materiali contenenti amianto 

I metodi di bonifica possono consistere nella rimozione, nell’incapsulamento o nel confinamento. Maggiori dettagli sono disponibile nel DM 6 settembre 1994.
In caso di rimozione i lavori dovranno essere affidati ad una ditta iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali che deve inviare allo SPISAL competente per territorio con riferimento all’ubicazione dell’intervento, un piano di lavoro almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Iscrizione all’albo dei gestori ambientali 

Le imprese che svolgono attività di bonifica dell’amianto, secondo il Dlgs 152/06, hanno l’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali istituito presso le Camere di Commercio. Informazioni in merito alle modalità di iscrizione e alle imprese iscritte, sono consultabili sul sito dell’Albo. 

Presentazione del piano di lavoro 

In caso di demolizione o rimozione dei materiali contenenti amianto, il datore di lavoro dell’impresa incaricata della bonifica predispone un piano di lavoro e lo invia, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, al seguente indirizzo: Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) Azienda Ulss 15 “Alta Padovana”, via casa di Ricovero 40 – 35013 Cittadella. L’obbligo di presentazione del piano almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza definiti al punto 5 dell’allegato A del DGR 265/2011. In questo caso deve essere indicata data e ora di inizio dei lavori.
In caso di urgenza non ricompresa dal punto 5 dell’allegato A, è possibile, su richiesta dell’interessato e a pagamento, ottenere la valutazione del piano entro 10 giorni dall’arrivo della domanda. La richiesta di “parere urgente” va fatta compilando l’apposito Modulo per pareri urgenti . Il piano di lavoro presentato dalla ditta esecutrice deve contenere alcune informazioni minime, come indicato nell’allegato A – appendice 1 del DGR 265/2011. Il piano viene valutato da operatori del servizio i quali possono richiedere integrazioni o modifiche e rilasciare prescrizioni operative.

pdfAmianto piano di lavoro art_ 256 D_ lgs 81-08 aggiornato al 30_9_13

pdfOpuscolo-AmiantoMinistero-della-Salute

Contenuti del Piano di lavoro per lavori di demolizione e di rimozione dell’amianto

(art. 256 TESTO UNICO SICUREZZA)

I lavori  di  demolizione  o di rimozione dell’amianto possono essere  effettuati  solo  da  imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.Come noto, per le imprese di bonifica da amianto è stata già resa obbligatoria l’iscrizione all’Albo gestori ambientali (ex rifiuti), nella categoria 10 – Bonifica dei beni contenenti amianto. Infatti, dal 15 giugno 2004, in Italia nessuna impresa può eseguire questo tipo di lavori se non è iscritta in questa categoria dell’Albo.Prima dell’inizio dei lavori di demolizione o di  rimozione  dell’amianto ovvero di materiali contenenti amianto da edifici,  da strutture,  da apparecchi  e  da impianti,  nonchè dai mezzi di trasporto, il datore di lavoro deve predisporre un PIANO DI LAVORO.Questo piano deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Il piano, in particolare, deve prevedere:

la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto siano lasciati sul posto;

  • la fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;
  • la verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  • adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  • adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  • l’adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento del valore limite di 0,1 fibre/cm3 delle seguenti misure:

–  fornire ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali, esigendone l’uso durante questi lavori;

–  provvedere all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

–  adottare le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o dei luoghi di lavoro;

–  consultare i lavoratori o i loro rappresentanti sulle misure da adottare prima di procedere a queste attività;

  • la natura dei lavori, data di inizio e la loro durata presumibile;
  • il luogo dove i lavori saranno effettuati;
  • le tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  • le caratteristiche delle attrezzature o dei dispositivi che si intendono utilizzare.

Copia del piano di lavoro deve essere inviata all’organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. Inoltre, se entro questo periodo di trenta giorni l’organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro può eseguire i lavori.L’obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell’inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione anche dell’orario di inizio delle attività.La trasmissione del piano di lavoro sostituisce gli adempimenti inerenti alla presentazione della notifica.Inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione.

Amianto: la storia, le origini, la pericolosità

L’amianto è un minerale naturale a struttura fibrosa, presente anche in Italia, appartenente alla classe chimica dei silicati.Dall’antichità fino all’epoca moderna, l’amianto (in greco “àsbestos” letteralmente “indistruttibile”) è stato usato per scopi magici e rituali. I persiani e anche i romani disponevano di manufatti in amianto per avvolgere i cadaveri da cremare, allo scopo di ottenere ceneri più pure e chiare. Una credenza popolare diceva inoltre che l’amianto fosse la “lana della salamandra”, l’animale che per questo poteva sfidare il fuoco senza danno.I cinesi usavano le fibre di amianto antifuoco, filando questo minerale ottenevano un tessuto impiegato per confezionare tovaglie.Risale al ‘600 la ricetta del medico naturalista Boezio che dimostra l’uso dell’amianto nelle medicine dell’epoca. “Dall’asbesto si fa spesso un unguento miracoloso per le ulcerazioni delle gambe. Si prendono quattro once di asbesto, due once di piombo, due once di ruta e vengono bruciate, quindi ridotte in polvere vengono macerate in un recipiente di vetro con l’aceto ed ogni giorno, per una volta al giorno per un mese l’impasto viene agitato; dopo un mese si deve far bollire per un’ora e lo si lascia riposare finché non diventi chiaro; poi si mescola una dose di codesto aceto bianco con una ugual dose di olio di rosa finché l’unguento sia ben amalgamato: allora si unge tutto il capo del fanciullo per farlo rapidamente guarire. Per la scabbia e le vene varicose, le parti vengono unte al tramonto finché non sopravvenga la guarigione. Se questo minerale viene sciolto con acqua e zucchero e se ne somministra una piccola dose al mattino tutti i giorni alla donna quando ha perdite bianche, guarisce subito”.L’amianto è rimasto presente nei farmaci sino a 50 anni orsono per due tipi di preparati: una polvere contro la sudorazione dei piedi ed una pasta dentaria per le otturazioni.Per le sue caratteristiche di resistenza e di forte flessibilità l’amianto venne largamente utilizzato dall’inizio del XX secolo nelle costruzioni edilizie, in particolare per la realizzazione di lastre di copertura, tubi, cisterne e pannelli antincendio, ma anche per guarnizioni, dischi dei freni, coibentazioni termiche e acustiche in navi, treni ma anche per presine da cucina.L’amianto infatti è potenzialmente indistruttibile in quanto resiste sia al fuoco che al calore, nonché agli agenti chimici e biologici, all’abrasione e all’usura.Risale agli inizi del ’900 il primo processo in Italia (in Piemonte) nel quale venne condannato il titolare di un’azienda che lavorava amianto perché la pericolosità del minerale era stata ritenuta circostanza di conoscenza comune.La prima nazione al mondo a riconoscere la natura cancerogena dell’amianto, dimostrandone il rapporto diretto tra utilizzo e tumori e a prevedere un risarcimento per i lavoratori danneggiati, fu la Germania nazista nel 1943.

La pericolosità e le patologie asbesto-correlate

L’amianto rappresenta un pericolo per la salute a causa delle fibre di cui è costituito che possono essere presenti in ambienti di lavoro e di vita e, quindi, inalate.Il rilascio di fibre nell’ambiente può avvenire in occasione di una loro manipolazione/lavorazione oppure, spontaneamente, come nel caso di materiali friabili, usurati o sottoposti a vibrazioni, correnti d’aria, urti, ecc..L’esposizione a fibre di amianto è associata a malattie dell’apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi).

L’asbestosi

È una patologia cronica, ed è quella che per prima è stata correlata all’inalazione di amianto. Consiste in una fibrosi con inspessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficile scambio di ossigeno tra aria inspirata e sangue.Si manifesta per esposizioni medio-alte ed è, quindi, tipicamente una malattia professionale che attualmente è sempre più rara.

Il carcinoma polmonare

Si verifica anche per esposizioni a basse dosi.Questa grave malattia è causata anche da: fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali (idrocarburi aromatici di provenienza industriale, derivati del catrame, gas di scarico dei motori).Il fumo di sigarette potenzia enormemente l’effetto cancerogeno dell’amianto e quindi, aumenta fortemente la probabilità di contrarre tale malattia.

Il mesotelioma

È un tumore raro della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell’intestino (peritoneo), che è fortemente associato all’esposizione a fibre di amianto anche per basse dosi.Sono state descritte, inoltre, patologie al tratto gastrointestinale e alla laringe per le quali l’associazione con l’asbesto è più debole e resta da stabilire in via definitiva una sicura dipendenza.Le esposizioni negli ambienti di vita, in generale, sono di molto inferiori a quelle professionali, pur tuttavia non sono da sottovalutare perché l’effetto neoplastico non ha teoricamente valori di soglia.

La produzione

 L’uso e la produzione dell’amianto è fuori legge dal 1992 in Italia, dal 1993 in Germania, dal 1996 in Francia e solo dal 2000 in Svizzera.Tuttavia, l’industria dell’amianto continua ad estrarre e trattare ancora oggi 2 milioni di tonnellate l’anno, realizzando due tipi di produzioni: pulite, alternative e controllate in Europa; sporche negli altri paesi. In Ucraina, in Russia, in India, in Egitto, in Thailandia, in Cina, in Brasile la materia viene trattata senza protezioni. I lavoratori sono destinati in gran parte a morire, come è successo in Europa, e per i loro familiari vi è una notevole probabilità di ammalarsi di patologie tumorali gravissime.Anche in Europa, in particolare in Bulgaria, sono stati registrati 25.000 esposti, con circa 1.000 morti all’anno; in Ucraina, lavorano a pieno ritmo dieci fabbriche che importano da Kazakistan e Russia quasi mezzo milione di tonnellate di materia prima per trasformarla in lastre, tubi e caminetti. In Grecia (sesto produttore al mondo) non c’è, a tutt’oggi, una copertura sanitaria adeguata mentre, in Turchia, desta grande preoccupazione la quantità di giacimenti all’aria aperta; in Cappadocia, infine, la gente usa ancora l’amianto per costruire e isolare le case.La quantità mondiale complessiva utilizzata tra il 1900 ed il 2000 è stata di circa 173 milioni di tonnellate, con una produzione annua (nel 2000) di 2.130.000 tonnellate. I maggiori produttori sono oggi la Russia (con 700.000 tonnellate), la Cina (con 450.000 tonnellate), il Canada (con 335.000 tonnellate, di cui il 98% esportato), il Kazakistan (con 180.000 tonnellate), il Brasile (con 170.000 tonnellate), lo Zimbabwe (con 130.000 tonnellate) e poi la Grecia (con 35.000 tonnellate), gli Stati Uniti con (7.000 tonnellate) e la Bulgaria (7.000 tonnellate).Questi milioni di tonnellate di “fibra killer” provocano, come già detto, quasi 120.000 morti l’anno per tumore ed il numero è destinato ad aumentare. Nella stessa Europa comunitaria la crescita dei mesoteliomi continuerà per circa dieci-quindici anni e oltre, causando, in un ventennio, un numero di decessi che passerà dalle 5.000 vittime del 1998 alle 9.000 vittime e più nel 2018.Malgrado ciò, l’amianto è ancora utilizzato nei Paesi in via di sviluppo e perfino in alcuni dei venticinque Paesi dell’Unione europea, nonostante che la direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 marzo 2003, abbia previsto l’obbligo – per tutti i Paesi comunitari – di cessarne totalmente l’utilizzo entroil 15 aprile 2006.

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