Obblighi Formativi

01/06/2017

obblighi-formativi

 

Norme, decreti, sentenze, circolari ovvero Legislazione e Normativa di attuazione: la sicurezza sul lavoro è una materia davvero vasta, disciplinata da un buon numero di norme e circolari che conoscere nel dettaglio è quasi impossibile.Si pensi alle numerose scadenze e altrettanto numerose proroghe di tutti gli adempimenti a carico del datore di lavoro come, per citarne solo alcune, la valutazione dei rischi disciplinata dal D.lgs 81/2008 alla Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI articolo 28 e seguenti, la formazione obbligatoria dei lavoratori siano essi dipendenti o collaboratori sulla sicurezza (art.37), la nomina di alcune figure fondamentali per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.Oltre al Testo Unico della Sicurezza vi è poi tutta una serie di circolari e regolamenti emanati per specifiche e determinati settori: edilizia quindi cantieri (Dlgs 106/09) , uffici (si pensi alle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato e a quelle sui videoterminali), aziende agricole, ospedali (gestione dei rischi per i lavoratori impiegati nella Sanità) scuole, negozi ecc.Gli obblighi formativi per la formazione dei diversi ruoli aziendali e per la conoscenza delle differenti tipologie dei rischi sono definiti in un’ampia serie di normative e di decreti.

Seleziona qui sotto la figura interessata per conoscere l’obbligo formativo

Chi si forma non si ferma

    figure lavorative  Per figure Lavorative

Che formazione deve fare l'Apprendista?

L' apprendistato è una tipologia di rapporto lavorativo finalizzato alla formazione professionale ed all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Questo rapporto di lavoro si basa sull'accordo fra datore di lavoro e lavoratore, in relazione al quale l’apprendista accetta determinate condizioni contrattuali in cambio di una formazione specializzata che gli consente una crescita professionale.

Attualmente, ci sono tre tipi di apprendistato:

  • Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
  • Apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
  • Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Ciascuna tipologia di apprendistato è regolata da norme regionali e dai contratti collettivi.

In particolare, l’apprendistato professionalizzante prevede una formazione di durata totale massima di 120 ore (40 ore per ogni percorso formativo) con questa suddivisione:

  • 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario;
  • 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica, diploma professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado;
  • 120 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola media inferiore.

Ricordiamo inoltre che l'apprendista - ai sensi dell'artr, 2 del D.Lgs.81/08 - si configura a tutti gli effetti come lavoratore, ovvero come "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione".

Che formazione di base deve fare il Lavoratore?

L'art. 2 del D.Lgs. 81/2008 considera lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione.

Ai sensi dell’articolo 37 dello stesso decreto, tutti i lavoratori - indipendentemente dal livello di rischio in cui rientra la propria azienda - devono ricevere a cura del proprio datore di lavoro una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

Questa formazione obbligatoria si compone di Formazione Generale (riguarda tutti i settori o comparti aziendali e con una durata non inferiore alle 4 ore) e Formazione Specifica (in relazione ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda, di durata minima variabile da 4, 8 o 12 ore). Per comprendere quale corso di formazione è adeguato per il proprio lavoratore, bisogna fare riferimento al livello di rischio in cui rientra la propria azienda, indicato dal codice Ateco riportato in visura camerale:

Per le aziende con rischio basso, il lavoratore dovrà svolgere un corso da 4 ore di formazione generale e un corso da 4 ore di formazione specifica, per un ammontare complessivo di 8 ore.

  • Nelle aziende sottoposte a rischio medio, il dipendente dovrà seguire 12 ore complessive di lezioni, di cui 4 ore di formazione generale e 8 ore di formazione specifica.
  • Nelle aziende a rischio alto, il lavoratore dovrà frequentare 16 ore complessive di lezioni, di cui 4 ore di formazione generale e 12 ore di formazione specifica.

La quota di formazione generale propone contenuti che riguardano argomenti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro:

  • Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione
  • Organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione
  • Diritti e doveri dei soggetti aziendali relativamente alla sicurezza
  • Il sistema istituzionale e gli organi di vigilanza, controllo e assistenza

La quota di formazione specifica deve essere impartita ai lavoratori secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 37 che recita: “La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

La Formazione Generale per Lavoratori costituisce credito formativo permanente, può essere legalmente svolta anche in modalità e-learning e richiede una verifica finale in presenza prima di consentire l'accesso alla formazione specifica, che può essere svolta solo con formazione in presenza e costituisce credito formativo permanente solo se derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome con durata e contenuti conformi all’Accordo.

Il punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 regolamenta la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. La normativa richiede che la formazione dei lavoratori neoassunti avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all'assunzione, e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività. I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività. Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni (ovvero prima del 1 gennaio 2012) non vi è alcuna indicazione in merito alla tempistica della formazione e, di conseguenza, le aziende che non hanno provveduto alla formazione dei propri lavoratori prima di quella data sono tenute a formare i dipendenti prima possibile.

Che aggiornamento deve fare il Lavoratore?

L’accordo tra Stato e Regioni del 21.12.2011 disciplina anche le modalità di aggiornamento dei lavoratori, che sono tenuti ad un aggiornamento periodico di 6 ore ogni 5 anni. Il contenuto dei corsi di aggiornamento deve riguardare argomenti diversi rispetto a quelli del corso base quali:

  • approfondimenti giuridico-normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

Ricordiamo ai Datori di Lavoro che dal 26 gennaio 2012 non è più prevista la possibilità di autocertificare la formazione o di fare un verbale di formazione interno all’azienda, poiché tutta la formazione dovrà essere erogata attraverso percorsi formativi conformi ai requisiti specificati nell’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011: esperienza dei docenti, numero di ore minimo, eccetera.

Che formazione di base deve fare il Preposto?

Il preposto è una persona che nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali appropriati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il preposto, inoltre, controlla che i lavoratori rispettino le leggi e le norme aziendali inerenti la salute e la sicurezza lavorativa, l’utilizzo corretto dei DPI e delle strumentazioni necessarie per svolgere la propria mansione.

Il D.Lgs. 81/08 ha espressamente introdotto l’obbligo formativo in materia di sicurezza e salute sul lavoro anche per i preposti. Si tratta di una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella per i lavoratori (quindi il preposto dovrà aver svolto la formazione per lavoratori generale e specifica) della durata complessiva di minimo 8 ore, comune a tutte le macro-categorie di rischio aziendale.

Il corso deve fornire ai Preposti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente che li mettano in condizione di svolgere i compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008 che riorganizza e riordina tutta la normativa in materia, evidenziando i compiti e le responsabilità del preposto all’interno del sistema di gestione della sicurezza.

Il programma del corso per preposti propone 8 argomenti:

  1. principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
  2. relazione tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
  3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  4. incidenti e infortuni mancati;
  5. tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
  6. valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  7. individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  8. modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

L’Accordo Stato-Regioni del 2011 prevede che gli argomenti da 1 a 5 siano erogabili anche in modalità e-learning. I successivi punti da 6 a 8 del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza.

Che aggiornamento deve fare il Preposto?

Dopo aver frequentato il corso base, il Preposto deve svolgere un aggiornamento periodico quinquennale in relazione ai propri compiti in materia di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro come previsto dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 e dall‘Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 della durata di ore 6 con contenuti in conformità a quanto previsto dall’Accordo:

  • significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008;
  • nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori;
  • aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi;
  • approfondimenti giuridico-normativo sui principi della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La formazione del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Che formazione di base deve fare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

L’art. 50, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 richiede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza riceva una formazione particolare e edeguata in materia di sicurezza e salute, che tenga conto sia di informazioni di carattere generale rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro che dei rischi specifici che riguardano l'impresa in cui si svolge l'attività lavorativa.

Il RLS ha quindi diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza che gli consenta di ottenere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi e adeguate competenze circa le tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

I corsi per RLS costituiscono formazione base per lo svolgimento del ruolo di R.L.S. in applicazione all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e sono obbligatori per tutti i soggetti eletti o designati allo svolgimento del ruolo di R.L.S., fornendo le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente.

I corsi per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza devono avere una durata minima di 32 ore, di cui 12 ore incentrate sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate, per essere in grado di assolvere i compiti e le attribuzioni previste:

  • raccogliere dai lavoratori le indicazioni concernenti la salute sul luogo di lavoro
  • essere consultato nell’individuazione e nella valutazione dei fattori di rischio;
  • essere consultato per la designazione dei lavoratori addetti al Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori
  • fare proposte in merito all’attività di prevenzione e sicurezza
  • proporre dei programmi di formazione e di informazione per i lavoratori

La formazione base per RLS può essere completamente svolta in modalità e-Learning.

Nelle aziende fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno; nelle aziende con oltre 15 dipendenti il RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali dell’azienda.

Il numero dei RLS varia a seconda della dimensione dell’azienda: il numero minimo è di 1 RLS per le aziende sino a 200 lavoratori, 3 RLS per le aziende da 200 a 1000 lavoratori e 6 RLS per le aziende con oltre 1000 lavoratori.

Che aggiornamento deve fare il RLS?

Oltre alla formazione di base, l'articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 impone l'obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), avendo a riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore.

I corsi di aggiornamento RSL forniscono ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza un aggiornamento sulle normative vigenti e sulle metodologie sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

I contenuti dei corsi di aggiornamento per RLS fanno riferimento al comma 11 del medesimo art. 37, che rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. La formazione di aggiornamento per RLS può essere completamente svolta in modalità e-Learning.

Il corso aggiornamento formazione RLS non è obbligatorio per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori ma è comunque consigliato anche alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi.

Che formazione di base deve fare il dirigente?

Il decreto 81 prevede l'attribuzione ai dirigenti dell'onere di organizzare in modo adeguato e sicuro l'utilizzo delle strutture e i mezzi messi a disposizione dal datore di lavoro. Il dirigente è quindi la persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, in attuazione dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008, prevede uno specifico percorso formativo per i dirigenti in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e ne definisce contenuti e durata.

Si tratta di un corso che fornisce ai Dirigenti le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro, illustrando la normativa sull’igiene e la sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle novità contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed evidenziando i compiti e le responsabilità del dirigente all’interno del sistema di gestione della sicurezza.

È previsto dalla normativa un unico corso di formazione della durata minima di 16 ore, organizzato su quattro moduli didattici, che sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori. Il corso di formazione per dirigenti è completamente effettuabile in e-learning, ma richiede la verifica finale in presenza, anche in modalità videoconferenza.

Che formazione di aggiornamento deve fare il dirigente?

L`articolo 37, comma 7, del D. Lgs. 81/2008 dispone, con riferimento ai Dirigenti per la Sicurezza, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore per tutti i livelli di rischio in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo modalità e contenuti didattici specificati nell`accordo in Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che prevedono l'aggiornamento e l'approfondimento delle seguenti tematiche:

  • approfondimenti giuridico normativi
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori
  • aggiornamento su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione

L'aggiornamento per il Dirigente deve quindi adeguare le conoscenze necessarie per continuare a svolgere l’incarico di Dirigente per la Sicurezza ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.81/2008.

La mancata formazione del Dirigente rientra tra le gravi violazioni che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e l’emissione di sanzioni per il Datore di Lavoro e il Dirigente consistenti in arresto da due a quattro mesi o in ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Che formazione di base deve fare il Datore di Lavoro RSPP?

L'articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 consente al Datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL RSPP) se ha frequentato gli specifici corsi di formazione riferiti a tre differenti livelli di rischio aziendale, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte:

  • basso rischio (16 ore di corso)
  • medio rischio (32 ore di corso)
  • alto rischio (48 ore di corso)

I corsi Datore di lavoro RSPP forniscono le conoscenze di base sulla sicurezza e salute nei luogo di lavoro in applicazione della normativa vigente e consentono ai Datori di Lavoro di svolgere personalmente il ruolo di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.

I contenuti di questi corsi per Datore di Lavoro RSPP sono suddivisi in quattro moduli:

1 (normativo/giuridico) - 2 (gestionale) - 3 (tecnico) - 4 (relazionale)

Di questi quattro moduli, il modulo 1 (normativo) ed il modulo 2 (gestionale) possono essere anche svolti dai datori di lavoro in modalità e-learning; mentre i moduli 3 (tecnico) e 4 (relazionale) sono da svolgere esclusivamente con formazione in presenza.

Che aggiornamento deve fare il Datore di Lavoro RSPP?

I Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (DL SPP) e che hanno già effettuato il corso per DL RSPP debbono effettuare – ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/2008 – un aggiornamento quinquennale adeguato ai tre differenti livelli di rischio aziendale:

  • aggiornamento per basso rischio (6 ore)
  • aggiornamento per medio rischio (10 ore)
  • aggiornamento per alto rischio (14 ore)

I corsi in aula di aggiornamento per Datore di lavoro RSPP consentono l’aggiornamento dei Datori di Lavoro RSPP, con contenuti che affrontano le significative evoluzioni della sicurezza sul lavoro e gli approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi, i sistemi di gestione e i processi organizzativi, le fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico, le tecniche di comunicazione, volte all’informazione e alla formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L'aggiornamento per il datore di Lavoro RSPP può essere legalmente svolto in modalità e-learning per tutti e tre i livelli di rischio aziendali.

Che formazione deve fare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? L’art. 32 del D.Lgs. 81/08 dichiara che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento delle funzioni di RSPP per consulenti o dipendenti, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative

I corsi per RSPP sono erogabili solo come formazione d'aula per tutti e tre i moduli previsti dalla legge e sono rivolti a professionisti che intendono assumere per conto terzi la funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) oppure di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). I corsi abilitano liberi professionisti e lavoratori che hanno svolto e terminato tutti i corsi di svolgere il ruolo di RSPP sia nella propria azienda sia per altre aziende (facendo riferimento al codice Ateco per il quale ha svolto il modulo B che hanno durate diverse a seconda dei codici ateco, da 12 a 68 ore). I contenuti dei corsi RSPP sono definiti dall’Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni e si compone dei seguenti moduli:

  • modulo A (corso comune per RSPP e ASSP che prevede la frequenza di 28 ore di formazione in aula valido per qualsiasi macro-settore di attività lavorativa);
  • modulo B (corso di specializzazione specifico per i diversi macrosettori Ateco e con durate variabili dalle 12 alle 60 ore);
  • modulo C (corso di specializzazione specifico sui temi della comunicazione della durata minima di 24 ore). I moduli A e B sono i corsi di base obbligatori anche per coloro che ricoprono i ruoli di ASPP.

Non è possibile assumere il ruolo di RSPP se prima non sono terminati tutti i corsi A + B + C, oppure non dimostrati gli esoneri. I laureati in ingegneria, a seconda delle classi di laurea, godevano di esoneri per moduli A e B. Nel caso, controllare all'Ordine Ingegneri se la laurea gode di esenzione (nel caso, si dovrebbe fare solo il modulo C).

Che aggiornamento deve fare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione? Il decreto legislativo n. 195 del 2003, al comma 5, prevede per i responsabili e per gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro la partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento, da effettuarsi con periodicità quinquennale, con durate diverse in relazioni ai moduli B dei diversi macrosettori Ateco: ASPP:

  • 28 ore per ASPP per tutti i macrosettori Ateco;
  • 60 ore per i macrosettori 3/4/5/7;
  • 40 ore per i macrosettori 1/2/6/8/9;
  • 100 ore per chi ricopre il ruolo in uno dei macrosettori 3/4/5/7 e in uno nei macrosettori 1/2/6/8.

I corsi di aggiornamento per RSPP/ASPP forniscono ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che intendono continuare a svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda le tematiche della sicurezza e salute nei luogo di lavoro e le novità della normativa vigente. I contenuti di questi corsi affrontano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione agli aggiornamenti in merito all’organizzazione e alla gestione della sicurezza in azienda dopo il D.Lgs. 81/2008, alle nuove modalità di gestione della formazione dei lavoratori, agli aggiornamenti sulle fonti di rischio e le relative misure di prevenzione affrontati tramite applicazioni pratiche e approfondimenti esemplificativi.

Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conseguimento della laurea in una delle classi di esenzione previste dal Testo Unico. Il mancato aggiornamento della formazione comporterà la decadenza dell’incarico e l’applicazione delle previste sanzioni in capo al datore di lavoro. L’aggiornamento della formazione RSPP può essere effettuato anche in modalità e-learning.

Nel caso in cui un RSPP non riesca a completare entro 5 anni l’aggiornamento della propria formazione RSPP, perde i requisiti e quindi non può più svolgere nel ruolo. Qualora i RSPP non siano in regola con i requisiti formativi, viene di fatto violato l’art. 17, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/08 in base al quale il datore di lavoro designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda.

La mancata nomina dell’RSPP è contemplata nell’allegato I del Testo Unico sicurezza, cioè nell’elenco delle violazioni ritenute gravi che se reiterate possono portare alla sospensione dell’attività. In caso di assenza di nomina dell’RSPP o di RSPP scaduto dal ruolo per mancanza di aggiornamento, le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente consistono nell’arresto da tre a sei mesi o nell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Che formazione deve fare l'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Gli ASPP sono persone (la normativa non li definisce dipendenti perché il datore di lavoro li può designare sia all’interno della propria azienda/unità produttiva sia all’esterno) che sono in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art.32 del D. Lgs. 81/08 ("è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative").

Gli ASPP sono i collaboratori dell'RSPP, che assistono allo svolgimento 'pratico' delle numerose attività per la sicurezza sul luogo di lavoro e al quale riferiscono tutti gli inconvenienti che riscontrano. Gli ASPP fanno parte del Servizio di Prevenzione ma non prendono parte per esempio alla riunione periodica di cui all’art.35, D.Lgs. 81/08 nella quale sono presenti: datore di lavoro, RSPP, medico competente (se presente), RLS. La formazione di base per gli ASPP è quindi simile a quella degli RSPP (quindi non è eseguibile in modalità e-learning, ma è possibile solo con formazione in aula), con l'esclusione del modulo C (i soli moduli A e B specifico per il settore Ateco di appartenenza dell'azienda sono sufficienti per ottenere l'incarico di ASPP).

Che aggiornamento deve fare l'Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione?

Gli ASPP (Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione) devono svolgere - ai sensi del D.Lgs. 195/2003 e come previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 - un aggiornamento quinquennale obbligatorio da minimo 28 ore, valido per l'aggiornamento di tutti i moduli B in possesso dell'addetto. I contenuti dell'aggiornamento per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) riguardano le significative evoluzioni della tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della normativa vigente, e le innovazioni nel campo delle misure di prevenzione e protezione e dei fattori di rischio. L'aggiornamento per ASPP si può svolgere anche in modalità e-learning ed è unico per tutti i macrosettori.

Che formazione deve fare l'Addetto di Primo Soccorso?

L'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Il decreto ministeriale numero 388 del 2003 prescrive l'istituzione del pronto soccorso all'interno dell'azienda e fornisce tutte le regole per le caratteristiche minime delle attrezzature, i requisiti del personale incaricato e per la sua formazione. Nello stesso decreto è presente la classificazione delle Aziende e Unità produttive in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C), effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.

Gruppo A

aziende soggette ad obbligo di dichiarazione o notifica (D.P.R. 175/88 e poi D.Lgs. 334/99) centrali termoelettriche impianti e laboratori nucleari (art. 7, 28 e 33 D.Lgs. 239/95) aziende estrattive ed altre attività minerarie (D.Lgs. 624/96) lavori in sotterraneo (D.P.R. 320/56) aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni aziende con oltre 5 lavoratori ad alto indice infortunistico INAIL aziende agricole con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato

Gruppo B

aziende con 3 lavoratori ed oltre che non rientrano nel gruppo A

Gruppo C

aziende con un numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel gruppo A

Laformazione dei lavoratori designati è “svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; nello svolgimento della parte pratica della Formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i tempi minimi del corso di Formazione sono di 16 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati nell’allegato 3, che fa parte del D.M. n. 388, e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i tempi minimi del corso di Formazione sono di 12 ore, mentre i contenuti minimi sono riportati nell’allegato 4, che pure fa parte del D.M. n. 388. Sono validi i corsi di Formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del D.M. n. 388 del 15.07.2003” I corsi di formazione per Addetto di Primo soccorso variano nei contenuti a seconda del gruppo assegnato all'azienda che intende formare il proprio personale, e corrispondono agli “obiettivi didattici” e ai “contenuti minimi” che sono previsti dagli allegati 3 e 4 del Decreto 15 luglio 2003, n. 388 del Ministero della Salute, per le aziende di tutti i gruppi.

Che aggiornamento deve fare l'Addetto di Primo Soccorso?

L'addetto di primo soccorso che ha svolto la formazione base deve svolgere un aggiornamento obbligatorio di minimo quattro ore con frequenza al massimo triennale per le aziende dei gruppi B e C, e di minimo sei ore con frequenza al massimo triennale per le aziende del gruppo A.

Che formazione deve fare l'Addetto Antincendio?

Gli obblighi del datore di lavoro inerenti l’antincendio sono basati sulla valutazione rischio incendio effettuata in base alle indicazioni del D.M. 10/03/1998 dove vengono analizzati l’intensità e la gravità dei possibili incendi che in ogni impresa potrebbero aver luogo, sul settore lavorativo, la grandezza degli ambienti, il tipo di materiali presenti nelle attività lavorative. A seguito della valutazione del rischio di incendio, eseguita secondo i criteri di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e al D.M. 10.03.98 e relativi allegati, il datore di lavoro ed il dirigente devono:

  • b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
  • l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 (informazione ai lavoratori) e 37 (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)

Sempre sulla base della valutazione dei rischi è possibile identificare il livello di rischio d'incendio dell'intero luogo di lavoro o di parte di esso; questo livello può essere basso, medio o elevato e in base alla classe di rischio in cui l'azienda rientra, i lavoratori incaricati di far parte della squadra antincendio dovranno frequentare:

Corso per Addetto Antincendio per attività a alto rischio di incendio - 16 ore di formazione

industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99

fabbriche e depositi di esplosivi

centrali termoelettriche

aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili

impianti e laboratori nucleari

depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq

attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq

scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane

alberghi con oltre 200 posti letto

ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani

scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti

uffici con oltre 1000 dipendenti

cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi Corso per Addetto Antincendio per attività a medio rischio di incendio - 8 ore di formazione

attività rientranti nell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nel D.P.R. n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto

Corso per Addetto Antincendio per attività a basso rischio di incendio - 4 ore di formazione

attività non rientranti fra le precedenti con fattori di rischio d'incendio limitati

Il datore di lavoro, inoltre, deve adoperarsi affinché le attività lavorative siano svolte evitando il verificarsi di incendi e focolai, accertandosi che sia gli impianti che le prassi lavorative, siano in regola con quanto la legge prevede.

Pertanto oltre a controllare il corretto andamento della produzione, il datore di lavoro deve assicurarsi che le strutture aziendali siano in regola con la normativa di prevenzione incendi, e se necesario siano provvisti del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai VV.FF. Per alcune specifiche attività indicate nel D.M. 10/03/98 è inoltre necessario sostenere uno specifico esame presso il comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

L'aggiornamento dell'Addetto Antincendio

L'Art. 37, comma 9 del D.Lgs. 81/08 introduce l'obbligo di aggiornamento periodico: "I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico".

Ad oggi, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la periodicità di tale aggiornamento, mentre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha divulgato una circolare contenente i contenuti didattici da svolgere per i corsi di aggiornamento

Che formazione di base deve fare il Medico Competente?

La nomina del medico competente non è sempre obbligatoria, ma risponde ai casi previsti dal D. lgs. 81/08 identificati in quelle situazioni in cui i lavoratori siano esposti a rischi quali chimico, rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, esposizione ad amianto, piombo, agenti pericolosi. La nomina del medico competente è anche obbligatoria per i lavoratori videoterminalisti (con un utilizzo superiore alle 20 ore settimanali) e per i lavori notturni. Nell'art. 38 del D. Lgs. 81/08 vengono definiti i requisiti professionali del medico competente affinché egli possa svolgere le mansioni tipiche di un medico competente. Il primo di questi requisititi è il possedere almeno uno dei seguenti titoli:

  • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • docente di medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, sono considerate equipollenti docenze in: tossicologia e igiene industriale come anche in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  • specializzione in igiene e medicina preventiva o medicina legale.

Il comma 3 dell’art. 38 del TU 81/08 afferma che "per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di Educazione Continua in Medicina ai sensi del Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Mentre al successivo punto 4 si legge "I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali".

Il ciclo triennale formativo 2011-2013 si è concluso il 31 dicembre 3012; il 1° gennaio 2014 è iniziato il nuovo ciclo 2014-2016. I medici competenti che non hanno raggiunto la quota di crediti previsti per il piano formativo individuale 2011-2013 e che avevano un incarico aziendale, decadono dallo stesso per mancanza di requisiti, anche se è allo studio la possibilità per professionisti sanitari che si trovano in questa situazione di recuperare i crediti mancanti nell’anno in corso.

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs.81/08 il medico deve collaborare “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all'attività di formazione e informazione". La sua partecipazione, quindi, è di fondamentale importanza per la stesura del Programma di Sorveglianza Sanitaria: periodicità delle visite mediche da effettuare, accertamenti particolari, valutazione di rischi per sicurezza e salute riportati nel DVR (documento valutazione rischi), sopralluogo degli ambienti di lavoro, riunione periodica per la sicurezza obbligatoria nelle aziende a più di 15 dipendenti.

In particolare la presenza del medico è fondamentale nei corsi di primo soccorso e nei corsi di formazione sui rischi specifici (movimentazione carichi manuale, vibrazioni, rischio chimico, rischio elettrico, videoterminali, radiazioni elettromagnetiche, stress lavoro correlato, eccetera)

Altre attività obbligatorie del medico competente, oltre alla stesura del programma di sorveglianza sanitaria in funzione di specifici rischi, sono:

  • Realizzare cartelle sanitarie dei lavoratori (nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia);
  • inviare agli Enti preposti, per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti;
  • Fornire informazioni ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  • Comunicare per iscritto al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
  • Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in fase di valutazione dei rischi.

Come tutte le figure professionali, anche il medico ha l'obbligo di tenersi costantemente aggiornato (non solo per ciò che è strettamente legato alla professione medica ma anche rispetto alla giurisprudenza che regolamenta la sicurezza sul lavoro) acquisendo un numero minimo di crediti formativi previsti dai programmi di aggiornamento triennale.

Che formazione deve fare il Docente Formatore?

Svolgere con efficacia l'attività di formatore nel settore della Sicurezza sul lavoro significa principalmente saper progettare lo sviluppo degli argomenti; saper riconoscere i diversi stili di apprendimento dei corsisti presenti in aula; saper usare con competenza diverse metodologie formative per tenere alto il livello di attenzione: saper promuovere, coinvolgere e valorizzare il gruppo dei discenti.

Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 titolato “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.” definisce i criteri per la qualificazione del docente-formatore in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Il primo prerequisito è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, non è richiesto ai datori di lavoro che effettuino direttamente la formazione ai loro lavoratori e per coloro che possano dimostrare che alla data del 18 marzo 2013 possedevano già almeno uno dei criteri previsti dal decreto.

Si considera quindi qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prerequisito sia di uno dei 6 criteri indicati dal decreto: 1° criterio: aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come docente esterno, quindi non nella propria azienda) nell’area tematica oggetto della docenza;

2° criterio: il secondo criterio integra due sotto-criteri:

  1. a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master, dottorati di ricerca, specializzazioni); b) almeno un requisito tra: un percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).

3° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

4° criterio: attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

5° criterio: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

6° criterio: esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti definiti al criterio 2b.

La qualificazione così ottenuta, è riconosciuta in modo permanente con riferimento alle aree tematiche per le quali il docente formatore abbia maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza. Le tre aree sono:

  • 1) area normativa/giuridica/organizzativa
  • 2) area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto)
  • 3) area relazioni/comunicazione

Ciò significa che possono svolgere l’attività di formatori solo coloro che sono contemporaneamente in possesso di tre fattori fondamentali e obbligatori: conoscenza, esperienza e capacità didattica del formatore, che viene certificata attraverso la frequenza di specifici corsi:

Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 24 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Corso di formazione per Docente Formatore di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

Corso di formazione di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro e almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza.

I corsi proposti sono rivolti a professionisti che rispettano i requisiti minimi e intendono accrescere le proprie competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Questi corsi forniscono ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi contesti produttivi. Il corso, inoltre, permette di acquisire conoscenze e di comprendere gli argomenti proposti dal programma, sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente e di formatore e consente di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013.

Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi contesti produttivi. La qualificazione sarà acquisita dal formatore in modo permanente, ma sarà suo dovere provvedere ad aggiornamenti con cadenza triennale.

Chi possiede il prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in alternativa, di almeno 24 ore di docenza.

Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014, per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta “qualificazione”.

I criteri sopra esposti non riguardano i formatori-docenti di corsi specifici del settore edile per la figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, né i corsi per RSPP e ASPP, né i corsi per altre specifiche figure (ad esempio: addetti all’antincendio, all’emergenza, al primo soccorso, eccetera).

Per mantenere la qualificazione, i formatori dovranno inoltre effettuare una aggiornamento professionale con cadenza triennale: quindi entro il 18 marzo 2017 per i formatori che risultino già qualificati oggi, e da calcolarsi a partire dalla data della qualifica per chi otterrà il titolo dopo il 18 marzo 2014.

Che formazione deve fare il Carrellista?

Il D.Lgs. 81/08 impone che per l’uso di attrezzature da lavoro che richiedono conoscenze o responsabilità particolari è necessaria una specifica abilitazione. L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/12 ha dettagliato le attrezzature da lavoro che richiedono specifiche abilitazioni (Carrelli industriali semoventi, i Carrelli semoventi a braccio telescopico e Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi), i percorsi formativi per gli operatori, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della formazione.

L’Accordo impone al datore di lavoro di formare, con adeguati percorsi obbligatori, gli utilizzatori di carrelli elevatori, elevando il loro grado di consapevolezza circa i rischi tecnici del carrello e quelli strutturali della sede lavorativa e informandoli su tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute.

L'Accordo prevede che i corsi di formazione per carrellisti non possano più essere organizzati dalle aziende stesse, con o senza l'impiego di docenti esterni, ma soltanto da enti formatori accreditati dalle Regioni, sulla base di specifiche regole (organizzazione, articolazione percorso formativo, metodologia didattica, programma dei corsi, attestazione) e con docenti con requisiti specifici.

Per i conducenti di carrelli elevatori semoventi il corso di formazione base ha una durata minima di 12 ore (8 teoria + 4 pratica).

Questa prima abilitazione deve essere rinnovata ogni 5 anni con un corso di aggiornamento della durata di minimo 4 ore (di cui almeno 3 dedicate ai moduli pratici).

Chi ha svolto corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dall’attuale legge (12 ore) con modulo teorico, pratico e verifica finale e adeguata documentazione, può considerare assolta la formazione di base. Chi invece ha svolto un corso di durata inferiore deve integrarlo entro due anni (a partire dal 12/3/2013) con il modulo di aggiornamento e relativa verifica finale. Chi non è in grado di documentare con le modalità specificate nell'Accordo la formazione dei lavoratori (anche già assunti da tempo ed esperti) a partire dal 12 marzo 2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme, eccetera) se non dopo aver effettuato i corsi completi presso enti accreditati secondo le nuove regole

Che formazione deve fare l'Auditor di Certificazioni?

l corsi hanno l’obiettivo di formare auditor/lead auditor dei sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente e della sicurezza secondo le norme internazionali UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007 e la normativa italiana in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo loro le competenze necessarie per condurre audit in conformità con la norma internazionale UNI EN ISO 19011:2012.

L'obiettivo dei corsi è di fornire le conoscenze relative alle metodologie e alle tecniche di auditing, a fronte delle quali possono essere eseguiti audit di prima parte, di seconda parte e di terza parte relativi ai Sistemi di Gestione per la Qualità, la Sicurezza e l'Ambiente.

Che formazione fare per i rischi psicosociali?

Il D.Lgs. 81/08 art. 17 comma 1 lettera a, impone a tutti i datori di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda. All'art. 28 nello specifico, si fa riferimento alla valutazione dello stress lavoro-correlato: “La valutazione (dei rischi) [...] deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelle riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi”.

Obiettivo di questi corsi sui rischi psicosociali è di favorire l’adozione in azienda di un concetti di rischio sul lavoro con non si limita a considerare solamente il pericolo derivante dall’eventuale danno per la salute fisica dei lavoratori causati da rischi tradizionali, ma che si allarga anche a comprendere quei rischi che incidono sul benessere psicofisico e sull’integrità complessiva della persona.

I corsi in aula sui rischi psicosociali e sulla valutazione dello stress lavoro-correlato hanno come obiettivi:

  • la diffusione di informazione e formazione su queste tipologie di rischi
  • la prevenzione e la riduzione dello stress presente sul luogo di lavoro, attraverso l’individuazione e l’implementazione di interventi migliorativi sull’organizzazione del lavoro
  • l’adempimento burocratico alla recente normativa circa l’obbligatorietà della valutazione stress lavoro correlato
Che formazione fare per il rischio elettrico?

Il decreto legislativo 81/2008 prevede che l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti idonei dal datore di lavoro secondo le indicazioni della normativa tecnica.

I corsi di rischio elettrico hanno l’obiettivo di fornire al lavoratore le conoscenze teoriche e pratiche al rischio elettrico su parti in tensione. Il datore di lavoro, a conclusione del corso di formazione e sulla base degli altri elementi già in suo possesso (grado di esperienza nei lavori su impianti elettrici fuori tensione o in prossimità, e/o su impianti elettrici in bassa tensione sotto tensione, affidabilità della persona, senso di responsabilità, eccetera), conferirà, ai sensi della Norma CEI EN 50110 - 1 e della Norma CEI 11 - 27, il riconoscimento di Persona esperta (PES) o di Persona avvertita (PAV), nonché l'attestazione della "Idoneità" a svolgere lavori "sotto tensione su impianti a bassa tensione".

Che formazione fare per svolgere le attività di cantiere?

Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti dei lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in cemento, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le opere idrauliche.

Perché fare i corsi sui Cantieri? Il D.Lgs. 81/2008 impone una serie di norme che prevedono una tutela più ampia per i lavoratori che svolgono attività nel settore delle costruzioni, in particolare per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

Contenuti dei corsi Cantieri Questi corsi per Cantieri sono rivolti alle figure che si occupano della sicurezza sul lavoro e che richiedono specifica e adeguata formazione, in particolare il Coordinatore in fase di progettazione (che si occupa già in fase di progetto di determinare se la realizzazione potrà avvenire rispettando le norme di sicurezza e che ha come compiti la redazione del PSC e la predisposizione del fascicolo tecnico) e il Coordinatore in fase di esecuzione (un tecnico che ha competenze specifiche in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri che deve valutare la compatibilità tra PSC e i POS che gli vengono trasmessi dalle aziende appaltatrici.

Che formazione deve fare il Coordinatore di cantiere?

Il D. Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per coloro che intendono svolgere il ruolo di coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE) di seguire un percorso di formazione della durata minima di 120 ore al termine del quale è possibile accedere all'esame finale per ottenere l'abilitazione al ruolo. Coloro che già hanno l’abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore per la sicurezza prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08, devono svolgere un aggiornamento, per complessive 40 ore ogni quinquennio.

Il corso ha lo scopo di fornire ai destinatari requisiti formativi tecnici-professionalizzanti per svolgere il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione lavori, figura individuata dall'UE come indispensabile professionalità nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in maniera efficace e nel rispetto delle normative vigenti.

La formazione base per la figura del Coordinatore di Cantiere è costituita da una parte teorica suddivisa in tre moduli:

  • modulo giuridico (legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro e legislazione specifica in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e nei lavori in quota. Il titolo IV del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • modulo tecnico (rischi relativi alle attività di cantiere);
  • modulo metodologico-organizzativo (contenuti minimi del piano di sicurezza, criteri metodologici per l’elaborazione del piano di sicurezza e l’integrazione con i piani operativi di sicurezza , teorie e tecniche di comunicazione orientate alla risoluzione di problemi e alla cooperazione, rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e da una parte pratica (esempi di Piano di Sicurezza e Coordinamento, esempi di Piani Operativi di Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza, esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione).
Che formazione fare per conoscere la Legge 231?

Il Decreto legislativo n. 231 del 2001 prevede la "responsabilità amministrativa dell’ente" (quindi dell’azienda) per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, quindi in caso di infortunio o malattia professionale. Nel caso si verifichi uno di questi reati, sono previste rilevanti sanzioni pecuniarie e interdittive a carico dell’azienda che possono mettere in pericolo la stessa continuità dell’attività aziendale.

Secondo il D.Lgs. 231/2001 l’azienda è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che hanno funzioni di amministrazione o di direzione nonché da persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. L’azienda è anche responsabile se i reati sono commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati.

I corsi relativi al Decreto legislativo 231 illustrano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sono rivolti a tutti i dipendenti e i collaboratori aziendali, interni ed esterni delle aziende in cui è applicato un modello organizzativo e gestionale per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Che formazione fare per il trasporto delle merci?

In conformità con quanto stabilito dal Documento 9284–AN/905 (ICAO T.I.), dallo IATA Dangerous Goods Manual e dal Regolamento ENAC (Edizione n. 1 del 31 ottobre 2011) gli spedizionieri aerei devono ottemperare agli obblighi di legge secondo sul trasporto aereo di merci pericolose.

I corsi per DGR base e aggiornamento consentono il conseguimento e mantenimento della certificazione di IATA Cargo Agent e sono rivolti a speditori (mittenti produttori di merci pericolose destinate al trasporto aereo) e imballatori, addetti e preparatori delle spedizioni e della documentazione di trasporto; personale di spedizioniere addetto alla gestione di merci destinate al trasporto aereo; personale di gestore aeroportuale o agente di handling addetto ad accettazione di merci pericolose.

I corsi per DGR base e aggiornamento consentono al partecipante di conoscere e applicare le norme di competenza riportate nelle ICAO T.I. TECHNICAL INSTRUCTIONS e nel manuale IATA “DANGEROUS GOODS REGULATIONS”; emettere/controllare la documentazione prevista dalle proprie funzioni; preparare, controllare, accettare le spedizioni di “merce pericolosa”, bagagli ecc. ottemperando alle norme ICAO/IATA e tenendo conto delle eventuali eccezioni governative e/o dei vettori.

Che formazione fare per l'HACCP?

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare che gli addetti alla manipolazione degli alimenti abbiano ricevuto una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività, rispettando i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari, come previsto dal Regolamento CE 852/2004.

L’HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point - altro non sta ad indicare che l’analisi dei rischi e controllo dei punti critici, e ricopre, all’interno dell’industria alimentare tutta un ruolo strategico per quanto riguarda l’autocontrollo alimentare obbligatorio per salvaguardare la qualità degli alimenti e, conseguentemente, la tutela e la salute del consumatore.

La formazione HACCP, obbligo a carico del datore di lavoro, richiede che il personale sia debitamente formato con un corso HACCP specifico, a seconda delle mansioni assegnate al singolo lavoratore. Tutti coloro che manipolano, preparano, fabbricano o anche solo trasportano alimenti devono acquisire con dei corsi di formazione specifici le competenze necessarie previste dalla normativa HACCP.

I corsi HACCP forniscono ai lavoratori le conoscenze necessarie per metterli in condizione di poter prevenire valutare ed eventualmente anche saper porre rimedio a eventuali rischi per l’igiene alimentare.

L’obiettivo di una formazione completa sull’igiene alimentare HACCP è fornire gli strumenti e le conoscenze idonee per sapere come salvaguardare e garantire il più alto grado di qualità del prodotto. I corsi in aula di HACCP si rivolgono sia a personale che manipola alimenti sia a personale che non manipola alimenti, con due obiettivi principali: il primo è di far apprendere tutte le conoscenze circa i rischi di ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione, conservazione e distribuzione degli alimenti; il secondo di far rispettare i requisiti strutturali, le norme igienico sanitarie e la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Che formazione fare per i lavori in ambienti confinati?

Per prevenire e ridurre la gravità dei molti incidenti che avvengono negli spazi o ambienti confinati è attivo in Italia il DPR n. 177 del 2011 che definisce la qualificazione professionale richiesta alle aziende e ai lavoratori operanti in tali ambienti di lavoro.

Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di specifiche competenze, formazione, informazione, addestramento e procedure di sicurezza adeguati al rischio delle attività da svolgere.

I corsi di formazione per il lavoro in spazi confinati sono necessari per tutte quelle aziende, singoli professionisti e operatori che si trovano a lavorare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, siano essi Responsabili delle imprese committenti, Datori di lavoro, Preposti, Lavoratori, RSPP e ASPP.

In particolare: tutte le aziende che possiedono al loro interno ambienti confinati, e devono informare i fornitori sull’uso e sui possibili rischi a questi collegati; tutti i responsabili di cantiere e preposti che devono verificare le modalità di lavoro dei lavoratori coinvolti nel cantiere; qualsiasi azienda o ente interessato ad organizzare a sua volta dei corsi di formazione.

I corsi di lavori in spazi confinati rispettano tutte le norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, come indicato nel DPR 177/11 e sono sviluppati in due diverse parti:

  • una prima parte di teoria e normativa, dove vengono affrontati argomenti come l’individuazione dei fattori di rischio, le misure di sicurezza da adottare, eccetera;
  • una seconda parte pratica per imparare a utilizzare in modo corretto le attrezzature specifiche per gli ambienti confinati (ventilazione forzata, misurazione dei gas, ecc.), e le protezioni delle vie respiratorie (maschera con filtri, respiratori isolanti).
Che formazione fare per la Valutazione dei Rischi?

Il documento di Valutazione dei Rischi è una relazione obbligatoria che ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi il Datore di Lavoro deve:

  • predisporre le misure adeguate per prevenirli e controllarli (come la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d'interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza);
  • specificare come tutti i lavoratori debbano essere muniti di mezzi idonei alla prevenzione come strumenti (caschi, protezioni..);
  • dettagliare i programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori.

Chiunque possieda un'attività con soci lavoratori o dipendenti subordinati è quindi obbligato a predisporre la valutazione dei rischi dell'ambiente lavorativo, tramite un'analisi e una valutazione tecnica del luogo di lavoro, delle procedure di lavoro e delle mansioni. Il percorso di Valutazione dei Rischi può essere schematicamente rappresentato in questo modo:

  • 1 - Identificazione i pericoli
  • 2 - Individuazione di chi potrebbe essere danneggiato e come
  • 3 - Valutazione dei rischi e decisione delle azioni da intraprendere
  • 4 - Registrazione dei rischi che valutati e pianificazione degli interventi
  • 5 - Revisione della valutazione ed aggiornamento, se necessario

Dal 30 giugno 2013 i datori di lavoro delle aziende fino a 10 dipendenti non possono più autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi, ma devono redigere un vero e proprio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che ha per oggetto l'individuazione di tutti i rischi presenti nell'ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni che possano causare un danno alla salute.

I corsi di formazione per la valutazione dei rischi forniscono ai professionisti della sicurezza gli approfondimenti tecnici e specialisti per poter realizzare in modo completo e normativamente corretto la valutazione dei rischi aziendali. Nei corsi sulla valutazione dei rischi vengono illustrati modi e tecniche pratiche per valutare i rischi per la sicurezza e la salute e sono forniti strumenti e metodologie utili per la valutazione e per la preparazione del documento da redarre a conclusione della valutazione.

Le sanzioni previste per il datore di lavoro in caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (art. 55 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09) sono l’omessa redazione del documento di valutazione dei rischi (reato penale da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 €) e l'incompleta redazione del DVR (ammenda da 2.000 a 4.000 €).

Che formazione fare per conoscere i Sistemi di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro?

Il sistema di gestione della sicurezza sul lavoro (in sigla SGSL) è un sistema organizzativo aziendale finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza cercando, attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i costi.

Un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro correttamente implementato deve garantire la riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro attraverso la minimizzazione dei rischi a cui possono essere esposti i dipendenti e in genere tu

Le imprese artigiane, per loro caratteristica, sono spesso piccole aziende a gestione familiare con delle caratteristiche ben definite riguardo alla tipologia di lavoro che svolgono. Per questo, la normativa sulla sicurezza si pone nei confronti di queste tipologie di aziende in maniere nuova, grazie ai recenti accordi regionali e alle modifiche presentate alla legge 81/08 nel corso del tempo.

Visto la rigidità della normativa era necessario un adattamento della legge avendo sott’occhio le esigenze di questa categoria di aziende. Infatti l’applicazione delle misure di sicurezza per l’impresa artigiana era molto difficile da rendere effettiva.

Con le modifiche si è cercato di aiutare le aziende ad applicare con maggiore semplicità la normativa, attraverso una semplificazione degli adempimenti e attraverso una maggiore chiarezza. Un punto importante riguarda la prevenzione, la formazione e l’informazione. Infatti è preferibile, per questo tipo di realtà, puntare alla collaborazione tra le imprese e i lavoratori per arrivare ad un livello di prevenzione alto che tuteli lavoratori e azienda, senza puntare sulla repressione.

Un’azione importante che è stata compiuta è quella di istituire la figura del Rappresentante Territoriale per la Sicurezza, anche detto RLST solo per le imprese che non superano i quindici dipendenti. Questa figura sostituisce il Rappresentante aziendale che in effetti all’interno di questo tipo di aziende, spesso non ha ragione di esistere date le dimensioni limitate delle aziende artigiane.

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro del lavoratore autonomo è normata dall’art. 21 del testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/2008 e dalle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009, nonché dall’Accordo Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.

I lavoratori autonomi, in luoghi di lavoro particolari, come i cantieri, si trovano a operare per periodi limitati nel tempo, non ricevono perciò una formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte di un’azienda.

La formazione in materia di sicurezza, quindi, è demandata interamente a loro, con l’obbligo di aggiornarsi e di formarsi secondo quanto previsto dalla legge.

L’art. 21 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il lavoratore autonomo deve seguire, a sue spese, corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro così come previsto dall’art. 37 del Decreto 81. Essi, perciò, devono occuparsi della propria formazione in ottemperanza a quanto previsto per le altre tipologie di lavoratori che, invece, accedono alla formazione attraverso il datore di lavoro. Essendo però questa pratica facoltativa, il legislatore ha deciso che, per alcune tipologie di luoghi di lavoro, era importante rendere obbligatoria la formazione. Nel D.P.R. 177/2011, all’art. 2, comma 1, lettera b, con l’introduzione del “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” viene stabilito che, per poter accedere a ambienti di lavoro in cui il rischio per la sicurezza e la salute, legato all’inquinamento, è alto, il lavoratore autonomo deve obbligatoriamente procedere alla formazione inerente ai rischi che possono presentarsi.

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo, così come previsto dal’ art.90, comma 9, lettera a del D.Lgs 81/2008, di procedere, in particolare per quanto riguarda i cantieri mobili, alla verifica tecnico-professionale della effettiva formazione in materia di sicurezza del lavoratore autonomo.

Infine, in base a quanto previsto e stabilito dall’Accordo sulla formazione dei lavoratori e dei dirigenti della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011, la formazione dei lavoratori autonomi deve ricalcare, per durata, materie e livelli minimi di conoscenza, quella dei lavoratori dipendenti, così come stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.

Il videoterminalista è quel lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, utilizza per almeno venti ore a settimana una qualsiasi attrezzatura dotata di video terminale.

Si tratta comunque di un individuo a cui il datore di lavoro deve garantire la formazione sulla sicurezza sul lavoro adeguata ai rischi cui va incontro chi lavora per così tanto tempo davanti a un monitor e, ovviamente, deve essere informato sulla normativa generale e i comportamenti adeguati da tenere in azienda.

Rispetto al passato, per tale categoria sono state rivisitate le norme relative alla sicurezza sul lavoro che attualmente comprendono criteri ad hoc per la tutela della salute dei videoterminalisti.

La storia della regolamentazione per la sicurezza sul lavoro degli operatori video è ventennale, era infatti il 1994 quando l’Italia recepì una direttiva europea del 1990 e venne emanata la Legge 626.

Successivamente, come detto, la normativa fu modificata con un decreto interministeriale del 2 Ottobre del 2000 intitolato Linee guida d’uso dei videoterminali. La normativa è stata successivamente ampliata e migliorata con il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro noto anche come D. Lgs. 81/08 e successive modifiche.

I rischi per la salute, a cui vanno incontro i videoterminalisti, sono essenzialmente legati alla vista e a problemi muscolo – scheletrici dovuti alla postura magari errata o a una cattiva tutela dell’aspetto ergonomico della postazione di lavoro.

A tal proposito è bene ricordare come sia un preciso dovere del datore di lavoro garantire ai dipendenti postazioni che rispettino i criteri minimi di salvaguardia della vista e della corretta postura, allegato 34 del D. Lgs. 81/08.

Il videoterminalista deve effettuare una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di lavoro continuativo svolto davanti allo schermo.

Tra gli obblighi previsti per il datore di lavoro dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08) c’è quello di provvedere alla prima formazione dei lavoratori. I lavoratori neoassunti devono essere messi nella condizione di lavorare in totale sicurezza, per questo il datore di lavoro deve mettere a loro disposizione dei corsi di formazione specifici.

formazione sicurezza neo assunti

Perché un corso per lavoratori neoassunti?

Attraverso il corso sicurezza per lavoratori vengono fornite le basi indispensabili per lavorare in totale sicurezza: vengono verificate e consolidate le conoscenze delle regole fondamentali sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la relativa normativa vigente. I lavoratori neoassunti vengono inoltre messi a conoscenza delle caratteristiche della nuova realtà aziendale, dei rischi specifici legati al proprio ambiente di lavoro o alle mansioni.

La formazione di base sulla sicurezza è prevista, oltre che per i lavoratori neoassunti, anche per lavoratori che sono stati trasferiti in diversi settori dell’azienda o che sono stati destinati a nuove mansioni, ma devono essere erogati anche in concomitanza dell’introduzione di nuovi macchinari per fornire ai lavoratori le necessarie conoscenze per un utilizzo dei nuovi strumenti in totale sicurezza.

La formazione dei lavoratori è il primo passo per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quali gli argomenti del corso?

Tra gli argomenti del corso per la prima formazione dei lavoratori ci sono alcuni principi cardine della sicurezza sul lavoro come:

  • La gestione del rischio aziendale (prevenzione e protezione)
  • I principali soggetti aziendali coinvolti nella tutela della sicurezza dei lavoratori (ruoli e relativi obblighi)
  • La valutazione dei rischi

      Per attività Lavorative

I lavoratori agricoli e la formazione sulla sicurezza sul lavoro

La formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro per i lavoratori agricoli è stata recentemente modificata dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale del 27 Marzo 2013 dal titolo “Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo“. Con questo decreto il legislatore ha voluto rimodulare le indicazioni espresse per tutto il comparto dei lavoratori del settore dell’agricoltura, in particola per gli stagionali e i temporanei.

Per i lavoratori delle imprese agricole che ricoprono il ruolo di dipendenti fissi, le norme sulla loro formazione sulla sicurezza fanno riferimento, come per tutti, all’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce modalità, tempi e contenuti della formazione. Il datore di lavoro, come nelle altre tipologie di aziende, ha l’obbligo di vigilare sull’effettiva somministrazione della formazione.

Per il lavoratori autonomi o occasionali/stagionali in campo agricolo, invece, il legislatore ha voluto introdurre, con il Decreto del marzo scorso, alcune norme chiare per indicare, ai datori di lavoro delle imprese agricola, come meglio gestire sia la sorveglianza sanitaria sia la formazione di questi lavoratori.

Per la sorveglianza sanitaria, il Decreto stabilisce che è sufficiente una visita medica preventiva eseguita o dall’Asl competente o dal medico competente.

Per la formazione sulla sicurezza sul lavoro dei lavoratori agricoli temporanei, invece, il Decreto ha stabilito che il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire adeguata documentazione sui rischi e sulle modalità lavorative per evitarli. Questi documenti devono essere validati dall’Asl e devono essere consegnati ai lavoratori prima dell’inizio della loro prestazione lavorativa. In alternativa, i documenti possono essere convalidati non dall’Asl ma anche da enti paritari in materia agricola, che possano verificare e certificare il contenuto dei documenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con questo decreto lo Stato Italiano stabilisce chiare regole per la formazione dei lavoratori agricoli temporanei o stagionali, così da colmare una lacuna che rischiava di lasciare fuori questo settore industriale particolarmente importante nel nostro paese.



sicurezza-nei-cantieriLa formazione sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili

La sicurezza nell’ambiente di lavoro è un bene imprescindibile, la normativa obbliga datori di lavoro e responsabili del Servizio di prevenzione e protezione ad attuare qualsiasi tipo di controllo nei processi di valutazione dei rischi e nella messa in sicurezza di impianti e opere.

Uno dei settori dove nonostante le precauzioni, il rischio infortuni resta comunque molto alto è il settore edile, dove la sicurezza nei cantieri è rappresentata dall’applicazione di tutte quelle procedure indispensabili per una netta diminuzione della frequenza degli infortuni. La figura professionale più importante nei cantieri edili per quel che riguarda l’aspetto della sicurezza è sicuramente il datore di lavoro che in prima istanza funge da diretto coordinatore per la sicurezza. Egli progetta e coordina l’esecuzione dei lavori e, come lo stesso committente dell’opera edile ha la piena responsabilità penale della sicurezza del cantiere. Dovrà vigilare nel rispetto delle misure generali di tutela della salute (art. 3 del D.lgs 626/1994 testo unico per la sicurezza sul lavoro) affidandosi ad un’azienda di consulenza specializzata in sicurezza sul lavoro.

Le misure da adottare nei cantieri edili “check list”:

  • Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • Rimozione dei rischi in base alle conoscenze acquisite tramite il servizio di prevenzione e protezione (RSPP e RLS)
  • Programmazione degli interventi a tutela della salute, dai principi organizzativi aziendali fino all’attuazione di pratiche “informative” per mettere a conoscenza i lavoratori su ogni eventuale rischio o condotte pericolose
  • Il datore di lavoro dovrà garantire il rispetto dei principi su ergonomia, attrezzature e DPI (dispositivi di protezione individuale)
  • Limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti a rischio

Adeguamento alla normativa sulla sicurezza:

Adeguare la propria impresa e il cantiere in cui si lavora, significa, assicurarsi che sul luogo di lavoro siano presenti tutte le attrezzature (macchine, apparecchi e impianti) funzionanti e in seconda istanza conformi alle specifiche normative e disposizioni legislative in ambito di “omologazione” e requisiti generali di sicurezza. Nelle fasi di adeguamento, figurano sicuramente i Dispositivi di protezione individuale (DPI) come i documenti e le certificazioni per il livello di vibrazioni emesse nei lavori, l’analisi delle fonti di rumore e DVR (documento di valutazione rischi) inerente ai rischi più importanti nel cantiere come ad esempio:

  • Movimentazione carichi
  • Rischio caduta dall’alto
  • Rischio agenti chimici
  • Rischio polveri

Per mantenere il tuo cantiere in regola con la normativa vigente in ambito di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, contatta Serform Servizi, offre consulenza completa da anni su: valutazione rischi e formazione per la sicurezza sul lavoro.

La sicurezza per chi lavora nei cantieri navali

Vi sono alcuni luoghi di lavoro che necessitano di una particolare attenzione da parte del legislatore, la sicurezza nei cantieri navali ruota intorno ad alcune necessità a cui il datore di lavoro non può assolutamente sottrarsi. La normativa sulla sicurezza sul lavoro prevede l’obbligo di effettuare una corretta valutazione dei rischi del cantiere navale, l’obbligo di formare i lavoratori e qualunque figura professionale che ha accesso al cantiere e di redigere i piani per la sicurezza nei cantieri. Per quanto riguarda nello specifico la formazione nei cantieri navale la prima cosa da fare è valutare gli effettivi rischi a cui i lavoratori possono andare incontro all’interno di un cantiere di questo tipo.

I rischi all’interno dei cantieri navali

All’interno di un cantiere sono diversi i rischi lavorativi per i dipendenti:

  • Rischio Cadute
  • Rischio Saldature
  • Rischio Rumori
  • Rischio Vibrazioni
  • Rischio Movimentazione carichi
  • Rischio Infortuni

Inoltre è bene non sottovalutare anche i rischi specifici connessi all’ambiente di lavoro:

  • Rischio ergonomico per la presenza di spazi spesso chiusi e angusti
  • Rischio incendi
  • Rischio meccanico per l’uso di carrelli elevatori
  • Rischio dovuto all’uso di sostanze pericolose e radiazioni
  • Rischio meccanico dovuto a collaudi
  • Rischio cadute dall’alto per la presenza di ponteggi ed impalcature
  • Rischio elettrico
  • Rischio chimico dato dalla verniciatura e sverniciatura

Per ridurre i fattori di rischio è necessario informare e formare i lavoratori dei cantieri navali mediante appositi corsi di formazione obbligatori con tanto di relativo aggiornamento sempre obbligatorio secondo quanto previsto dal DLgs 81/08. La formazione, a carico de datore di lavoro, prevede corsi anche per chi ricopre ruoli cardine come RLS, RSPP e Preposti che per ricoprite a tutti gli effetti tale ruolo devo obbligatoriamente ottenere l’apposito attestato sulla sicurezza sul lavoro. I corsi sulla sicurezza sul lavoro e le sanzioni per il datore di lavoro sono tutti aspetti fondamentali per una corretta tutela dei lavoratori e per la sicurezza del cantiere navale.

Cantieri stradali, formazione sicurezza lavoratori e viabilità

Nel cantiere stradale i rischi per i lavoratori si raddoppiano, perché vanno sommati ai normali rischi che si corrono in un cantiere edile tutti i rischi inerenti la viabilità, la mobilità. Nel cantiere stradale occorre inoltre prestare particolare attenzione sia a sé stessi, ma anche ai propri colleghi, alle persone e ai veicoli che circolano intorno al cantiere stesso.

Va da sé quindi che in queste condizioni il datore di lavoro, il preposto, e gli stessi lavoratori debbano ricevere una formazione adeguata, essere preparati e consapevoli delle norme e delle pratiche consone alla situazione.

Il cantiere edile rispetta due indicazioni di legge fondamentali. La prima derivante naturalmente dal Testo unico sulla sicurezza sul lavoro e la seconda dal Codice della strada. Essendo appunto una zona in cui si intersecano due aspetti e quindi due legislazioni. Quella riguardante la sicurezza sul lavoro e quella riguardante la viabilità.

Mutuando una definizione da un documento INAIL pubblicato nel 2010 a titolo “La sicurezza sul lavoro nei cantieri stradali”, possiamo indicare che i rischi ai quali i lavoratori su strada vanno incontro sono: “investimento da parte di mezzi in movimento all’interno o in zone limitrofe al cantiere o da parte di grossi organi in movimento delle macchine per movimento terra; macchine ed attrezzature; cadute dall’alto ed in profondità; cadute in piano; folgorazione; seppellimento; caduta materiali dall’alto – urto con materiale movimentato; lavori in ambienti confinati – pericolo di asfissia o di esposizione a sostanze pericolose; proiezione di sassi; movimentazione manuale dei carichi; lievi ustioni; abrasioni e tagli”.

I maggiori agenti di rischio: il rumore, le vibrazioni, le polveri, sostanze pericolose, le radiazioni solari e le condizioni climatiche.

Il codice della strada

Per quanto riguarda il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, le indicazioni riguardante il particolare aspetto del cantiere stradale possono essere rimandate ai particolari ambiti di ogni protagonista del cantiere. Dal datore di lavoro al preposto.  Concentriamoci invece ora su quanto previsto dal Codice della strada, una legge che per altri settori non viene toccata.

Dicesi Codice della strada quello introdotto dal “D.Lgs. 285 del 30.04.1992” e dal relativo “Regolamento di Eesecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992”. Nel codice viene fatto esplicito riferimento al cantiere stradale, in particolare e a partire dall’Articolo 21 – opere, depositi e cantieri stradali. Che recita:

“1. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità. 2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.”

L’articolo 21 è vertice della normativa stradale riguardante i cantieri. Da esso discendono le norme contenute nel regolamento di esecuzione succitato.

Le norme contenute dal “Regolamento di Eesecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992, vanno dall’articolo 30 al 43. Quattordici articoli nei quali vengono indicati i rischi per la circolazione e per i lavoratori, per gli operai e per i pedoni. È un regolamento basilare. Ai rischi infatti associa misure preventive e protettive. È qui infatti che troviamo indicazioni e obblighi riguardanti i coni, i delinea tori flessivili, dispositivi retroriflettenti, tutti i mezzi di delimitazione, le deviazioni di itinerario, i limiti di velocità, l’illuminazione, i DPI e gli indumenti per essere sempre visibili. Di notte come di giorno.

Quanto insomma occorra osservare per essere sicuri in cantiere e per rendere sicuri pedoni e veicoli.

La sicurezza del lavoratore e del cliente nei centri estetici

Ogni attività presuppone l’utilizzo di strumenti e macchinari specifici e mette a rischio la sicurezza e la salute del lavoratore in ambiti che possono essere molto diversi fra loro, per questo è importante valutare le condizioni specifiche di ogni azienda per poter offrire davvero una tutela della salute completa.

I rischi e di conseguenza le misure di sicurezza e la formazione del lavoratore devono essere valutati sulla base della specifica attività e un caso in cui il lavoratore (ma anche il cliente) è esposto a rischi specifici è, ad esempio, il centro estetico. Dall’estetista vengono effettuati molti trattamenti più o meno invasivi che espongono il corpo del cliente e l’estetista a sostanze chimiche e strumenti di varia natura, è fondamentale quindi che il centro sia gestito con serietà e che il datore di lavoro abbia provveduto alla formazione del personale sulla sicurezza.

Massaggi, trattamenti dimagranti, creme, solventi, macchinari… i potenziali pericoli per la salute, primo fra tutti il rischio chimico, sono molti in un centro estetico e solo una corretta manutenzione e pulizia delle attrezzature oltre che la preparazione di personale professionale e qualificato possono garantire un ambiente di lavoro davvero sicuro.

Formazione e sicurezza nei condomini, l’amministratore come datore di lavoro

Anche all’interno di un condominio è necessario tutelare la sicurezza dei lavoratori addetti alla manutenzione di scale, corridoi e giardini, un condominio non è molto differente da un albergo e quando è necessario svolgere lavori di ristrutturazione o costruzione si trasforma a tutti gli effetti in un vero e proprio cantiere dove l’amministratore di condominio svolge il ruolo di datore di lavoro.

La legge definisce in merito che l’amministratore di condominio oltre che responsabile della sicurezza del palazzo è anche responsabile della formazione di eventuali lavoratori dipendenti come ad esempio il portiere, o giardinieri mediante appositi corsi di formazione per la sicurezza dei lavoratori. Quando si ha a che fare con ditte esterne la formazione non è a carico del condomino ma è comunque obbligo dell’amministratore accertarsi che vengano predisposte tutte le misure di sicurezza necessarie per tutelare i lavoratori.

Dunque nello specifico un amministratore ha molti obblighi in comune con un datore di lavoro, mentre nel caso di condomini con meno di 5 appartamenti sono gli inquilini i diretti responsabili della formazione di eventuali lavoratori dipendenti diretti. I corsi sulla sicurezza sul lavoro sono obbligatori per la formazione degli addetti e soprattutto per la loro informazione in merito ad eventulai rischi a cui è possibile andare incontro nello svolgimento delle normali mansioni lavorative quotidiane. Per quanto riguarda nello specifico la formazione sulla sicurezza dell’amministratore di condominio è bene sottolineare che per svolgere questo lavoro sono richieste determinate conoscenze tra cui una competenza complete in merito alla normativa inerente la sicurezza sul lavoro, questo proprio in relazione alla comparazione tra la figura dell’amministratore di condominio e quella di un qualunque datore di lavoro, come riportato nella Circolare esplicativa del Ministero del lavoro 5 marzo 1997, n. 28 punto 1:

Individuazione datore di lavoro nei condomini: “Ai fini dell’assolvimento degli obblighi di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, derivanti dall’articolo 1, comma 3, il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’Amministratore condominiale pro-tempore. “Il datore di lavoro nei condomini va individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro-tempore”).”

Per avere maggiori informazioni in merito alla formazione per la sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi nei condomini contatta Serform Servizi.

Sicurezza lavoro in laboratorio chimico, formazione del personale

Chi opera all’interno di un laboratorio chimico deve prestare particolare attenzione a tutta una serie di rischi che potrebbero danneggiare in maniera lieve o grave la salute. Come per ogni altra attività lavorativa, anche la formazione sulla sicurezza sul lavoro del personale addetto in laboratorio chimico:

  • deve avvenire quando si costituisce un nuovo rapporto di lavoro, avviene un trasferimento o un cambiamento delle mansioni o vengono introdotte nuove attrezzature di lavoro;
  • deve avvenire per opera di personale esperto e sul luogo di lavoro;
  • deve essere ripetuta sulla base dell’insorgenza di nuovi rischi o sull’evoluzione di quelli già presenti.

I contenuti della formazione, in linea generale, comprendono:

  • le figure coinvolte e i relativi obblighi;
  • la definizione e l’individuazione dei fattori di rischio;
  • la valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle procedure per la prevenzione e la protezione.

Per quanto riguarda la definizione e la valutazione del rischio, nello specifico per i laboratori chimici bisogna far riferimento alle sostanze impiegate. I pericoli legati alla salute possono essere relativi alle sostanze velenose, cancerogene o agli agenti infettivi.

Per la sicurezza del personale, inoltre, la valutazione deve riguardare anche l’utilizzo di miscele infiammabili e esplosive che potrebbero determinare la propagazione di un incendio. Per questo è importante che in un laboratorio chimico non manchino mai le uscite di emergenza, la segnaletica di sicurezza e i dispositivi di sicurezza (come guanti, cuffia e camice) per il personale.

Lavori ad alta quota: l’importanza della formazione sulla sicurezza

La formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza sul lavoro è obbligatoria per legge. Per particolari ambienti di lavoro come nel caso dei lavori ad alta quota, diventa imprescindibile. I lavoratori che operano in alta quota necessitano di una formazione adeguata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, il decreto sulla sicurezza sul lavoro più volte rivisto e modificato e integrato mediante il D.Lgs. 106/09, una norma che pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di definire i compiti da svolgere in base alle condizioni fisiche dei lavoratori. Nello specifico la normativa contiene al suo interno gli articoli 36 e 37 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro che definiscono l’obbligo del datore di lavoro di garantire ai lavoratori una formazione adeguata al ruolo lavorativo svolto.

Il tema della formazione e della valutazione dei rischi per i lavori ad alta quota riguarda soprattutto la sicurezza nei  cantieri e la gestione dei cantieri mobili o temporanei, in relazione a ciò l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, definisce come parte integrante del POS, il Piano Operativo di Sicurezza, tutta la documentazione necessaria in merito all’informazione e alla formazione necessaria per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori occupati nel cantiere. I rischi principali per i lavoratori ad alta quota riguardano la caduta dall’alto per questo la loro formazione deve dare maggiore risalto all’importanza del corretto e obbligatorio uso dei DIP ovvero i dispositivi di protezione contro le cadute dall’alto che, dispositivi che rientrano nella III categoria, ai sensi dell’art. 77, comma 5, del D.Lgs. 81/08, pertanto il loro uso comporta l’obbligo di una formazione che comprenda anche un ciclo di addestramento pratico sul loro uso.

La formazione del personale in merito al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e delle attrezzature necessarie a garantire la sicurezza nei lavori in quota è parte integrante della più ampia formazione del personale all’interno dei cantieri edili, lavorare ad alta quota è come lavorare in un luogo al alto potenziale di rischio per questo la formazione ed il rispetto di tutte le norme sulla sicurezza sono fondamentali per tutelare i lavoratori.

Serform Servizi, offre consulenza completa in merito a valutazione rischi e formazione per la sicurezza sul lavoro, contattaci per maggiori informazioni!

Rischi sul lavoro in officina, gli obblighi del titolare

L’officina meccanica si configura come un particolare luogo di lavoro caratterizzato dalla presenza di molti strumenti per svolgere il lavoro di meccanico, fra questi si segnalano chiavi inglesi e brugole varie ma anche macchinari come l’elevatore indispensabile per poter operare in maniera corretta.

L’ambiente nel quale il meccanico opera tutti i giorni è ricco di varie sostanze liquide più o meno infiammabili presenti nell’officina stessa o nei veicoli che il meccanico ripara.

E’ quindi, come visto, un ambiente nel quale il lavoratore, spesso anche titolare dell’officina stessa, è esposto a rischi di varia natura rispetto la propria tutela e sicurezza sul lavoro.

Inoltre il grande progresso tecnologico, segnato prima dall’avvento delle macchine a vapore e successivamente dalla nascita del motore elettrico, ha radicalmente modificato quelli che sono i criteri per lo studio e relativa stesura del documento valutazione rischi.

Il titolare deve quindi adempiere a tutti gli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 81/08 presentando, a richiesta delle autorità competenti, tutti i documenti che dimostrino la messa a norma della propria officina.

Fra gli obblighi cui non può sottrarsi c’è quello relativo alla formazione e sicurezza sul lavoro per i propri dipendenti in modo che siano preparati e costantemente aggiornati su come tutelare la propria salute sul luogo di lavoro

Sicurezza sul lavoro ospedali, la formazione del personale

Il Decreto Legislativo 81/08, definito anche Testo Unico Sicurezza, ha introdotto importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare, il Decreto presta maggiore attenzione alla valutazione dei rischi a cui vengono sottoposti i lavoratori e fornisce indicazioni precise in merito all’informazione e formazione sulla sicurezza sul lavoro. Formare un lavoratore per fornirgli le giuste competenze in merito ai rischi e alle misure di prevenzione e intervento non è sicuramente un compito semplice. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che venga eseguito nella maniera più corretta possibile. Il discorso diventa ancora più delicato nel caso in cui la sicurezza debba essere garantita all’interno di grandi strutture che offrono un servizio pubblico, come gli ospedali.

Gli ospedali, così come le scuole e altri Istituti pubblici ad alta concentrazione di persone, richiedono particolare attenzione per tutto ciò che concerne la sicurezza e la salute non solo del personale, ma anche dei pazienti. È per questo che riveste un’importanza fondamentale seguire adeguati corsi di formazione. In particolare, negli ospedali la valutazione del rischio non è cosa semplice perché abbraccia numerose problematiche.

In un ospedale bisogna prestare la massima attenzione:

  • alla segnaletica di sicurezza, ossia la segnaletica che fornisce indicazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro e può comprendere un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico. È buona norma che in ospedale ogni pericolo o via di fuga venga segnalata nella maniera corretta e ben visibile da tutti;
  • agli ascensori e i montacarichi che devono essere costruiti sulla base di specifiche norme che ne regolino la larghezza, la portata e il numero;
  • alle attrezzature e le macchine che devono essere sottoposte a continua manutenzione, così come gli addetti incaricati ad utilizzarle devono ricevere formazione e aggiornamento costanti;
  • al rischio chimico, rischio biologico, rischio incendio e rischio incendio;
  • alle radiazioni emesse dai macchinari, al rumore, alla movimentazione manuale dei carichi e all’utilizzo di apparecchiature videoterminali.

È obbligatorio, inoltre, far sì che l’impianto di condizionamento sia adeguatamente regolato e funzioni continuamente. Il personale che svolge mansioni che possono mettere a rischio la salute e la sicurezza deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale (come guanti, indumenti, caschi, ecc.). Non deve mancare, infine, la documentazione relativa alle misure di prevenzione e di intervento in caso di emergenza.

Diviene, quindi, essenziale far sì che la formazione sulla sicurezza sul lavoro sia parte integrante dell’attività sanitaria al fine di garantire la sicurezza sia dell’operatore sia del paziente

Sicurezza sul lavoro operatori ecologici

Fra gli obblighi ai quali un datore di lavoro non può sottrarsi c’è quello della redazione del Documento Valutazione dei Rischi (DVR), testo molto importante dove vengono riportate tutte le criticità e le procedure da attuare per la sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento proprie mansioni.

E’ un documento che ovviamente varia da categoria a categoria in quanto va adattato sia all’Azienda che ai compiti che vengono assegnati allo specifico dipendente o collaboratore.

In questo senso molto particolare è la redazione del DVR che riguarda gli operatori ecologici in quanto, fra le altre cose, per la maggior parte della giornata lavorativa operano in strada.

Una legislazione certa e univoca per questa categoria di lavoratori ancora non esiste, infatti ognuna delle migliaia di imprese che si occupa della raccolta di rifiuti ha un proprio DVR che non ha alcun punto fermo circa alcuni parametri che dovrebbero essere invece uguali per tutti.

Fra impresa e impresa esistono differenze anche sul numero di ore effettive che un operatore può passare a contatto con i rifiuti, quali fra questi siano da ritenere a rischio e, di conseguenza, quali misure precauzionali adottare, o ancora i movimenti ripetuti che se effettuati troppo spesso possono creare problemi alla salute dei lavoratori.

I limiti da non superare in relazione a una determinata situazione lavorativa vengono stabiliti secondo precisi calcoli, analisi e misurazioni precise da parte del preposto alla sicurezza sul lavoro in collaborazione con il Medico competente incaricato.

Sicurezza sul lavoro durante le opere di restauro

I cantieri dedicati al restauro sono un particolare luogo di lavoro con cui hanno a che fare, ogni anno, un alto numero di lavoratori e di addetti ai beni culturali.

La regolamentazione dello svolgimento della loro prestazione d’opera, oltre che alla salute e sicurezza dei lavoratori, è strettamente legata anche alla tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico nazionale.

L’attuale normativa prevede metodi e dispositivi di protezione individuale atti a garantire, durante la fase di restauro, la salute e sicurezza del lavoratore, quella del bene su cui opera e, non ultima, la tutela dell’ambiente.

Non tutti lo sanno ma le opere di restauro espongono il lavoratore a molti rischi sia fisici che chimici; il restauratore infatti, fa un largo uso di reagenti e sostanze chimiche. Tale quantitativo andrebbe in qualche modo ridotto per adeguarsi al regolamento REACH emanato per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche.

Non solo le norme, ma anche gli strumenti di lavoro del restauratore sono notevolmente migliorati per garantire la loro incolumità, fra l’altro nei corsi online per la sicurezza dei lavoratori viene dato ampio respiro alle nuove tecnologie, come sono cambiate e migliorate rispetto la tutela del lavoratore.

Luoghi di lavoro con alto rischio incendio

I rischi sui luoghi di lavoro sono pressoché inevitabili, ovvero non esiste un luogo di lavoro dove i lavoratori ne siano al riparo al 100% e questo perché è l’ambiente circostante e le attività lavorative in esso svolte a determinarne la comparsa. Tuttavia vi sono ambienti di lavoro dove taluni rischi possono essere più frequenti rispetto ad altri, a tal fine la distinzione tra rischio basso, medio e alto diventa fondamentale per la corretta gestione dei rischi e quindi della formazione sulla sicurezza sul lavoro.

Un luogo di lavoro può essere definito a “rischio incendio alto” se in esso è elevata la presenza di fattori di rischio di incendio e di propagazione dello stesso.

I fattori che concorrono a determinare la pericolosità di un ambiente di lavoro, in questo specifico senso, sono strettamente legati, oltre che alla tipologia di attività lavorativa, anche ai materiali utilizzati e alla grandezza degli ambienti. I luoghi di lavoro che possono essere ritenuti ad alto rischio incendio sono in primis tutti quei luoghi in cui, per esempio, vi è l’utilizzo costante di sostanze altamente infiammabili, si pensi, ad esempio alle officine meccaniche, ma non solo.; anche i laboratori chimici dove gli operatori si trovano a dover manipolare sostanze combustibili o che, se mischiate ad altre sostanze, possono diventare delle vere e proprie sostanze esplosive.

Oltre a questi luoghi dei quali si evince bene il perché siano ritenuti ad alto rischio incendio, è possibile annoverarne, in generale, di altri, ovvero quegli ambienti in cui l’eventuale evacuazione delle persone sia piuttosto difficile a causa, per esempio, dell’elevato affollamento.

In tutti i luoghi di lavoro in cui la valutazione dei rischi effettuata abbia rilevato la presenza del rischio incendio elevato, la formazione antincendio deve essere prevedere un percorso formativo specifico.

Formazione sulla sicurezza antincendio rischio basso

La sicurezza sul lavoro include moltissime figure che se ne occupano all’interno dei luoghi di lavoro. Ognuna di esse deve ricevere una formazione adeguata e corrispondente ai rischi che vengono rilevati nello specifico ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa. In ogni azienda deve essere effettuata una valutazione dei rischi, in particolare va valutato il rischio incendio, presente in ogni impresa.

A seconda della gravità di tale rischio viene inserita in una precisa classificazione: rischio basso, rischio medio o rischio alto. In conseguenza di ciò i dipendenti designati per svolgere l’attività di addetto antincendio dovranno seguire un corso di formazione adeguato al grado di rischio. Per ciò che riguarda il rischio basso fanno parte di questa categoria “le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.” Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 nell’allegato IX indica i contenuti minimi del corso di formazione addetto antincendio rischio basso della durata di 4 ore:

L’incendio e la prevenzione (1 ora)

  • principi della combustione;
  • prodotti della combustione;
  • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
  • effetti dell’incendio sull’uomo;
  • divieti e limitazioni di esercizio;
  • misure comportamentali.

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

  • principali misure di protezione antincendio;
  • evacuazione in caso di incendio;
  • chiamata dei soccorsi.

Esercitazioni pratiche (2 ore)

  • presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
  • istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Il corso antincendio rischio basso può anche essere seguito online, tramite una piattaforma e-learning (Formazione a Distanza).

In entrambi i casi deve essere svolto e superato un test finale, a seguito del quale si potrà ottenere l’attestato necessario per svolgere il ruolo di addetto antincendio in azienda.

Formazione sulla sicurezza antincendio rischio medio

Il Decreto Legislativo 81/08, il Testo unico per la sicurezza sul lavoro, all’articolo 37 comma 9 stabilisce che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico“.

La formazione per l’addetto antincendio varia a seconda del livello di rischio presente nell’azienda in cui è chiamato a svolgere il suo ruolo. Sono considerati ambienti di lavoro a rischio medio:

  • tutte quelle attività che rientrano nell’elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi) che non sono indicate come attività a rischio elevato
  • i cantieri temporanei o mobili dove sono presenti sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere (ad esclusione di quelli che sono all’aperto interamente)

Il corso di formazione rischio medio ha una durata di 8 ore. Il programma prevede:

  • nozioni su incendio e prevenzione incendi
  • protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
  • esercitazioni pratiche

Tra gli argomenti trattati, infine, rientrano:

  • principi della combustione
  • principali misure di prevenzione incendi
  • vie di fuga
  • sistemi di allarme
  • segnaletica di sicurezza
  • mezzi di estinzione
  • mezzi di protezione individuale

Al termine del corso con il superamento della prova finale, il candidato riceve un attestato valido a tutti gli effetti di legge.

La formazione del RSPP passa per la scuola

Dalla provincia di Piacenza un interessante progetto che coinvolge i ragazzi degli istituti superiori. Si chiama “Da studente a RSPP” ed è un vero e proprio percorso formativo che consentirà ai ragazzi di acquisire la qualifica professionale di RSPP  e ASPP.

Il progetto prevede un percorso formativo con lezioni extracurricolari, ovvero lezioni aggiuntive al consueto programma formativo di queste scuole. Oltre a essere un’occasione importante per diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e formare quindi i lavoratori “di domani” è un’iniziativa lodevole anche per il suo aspetto sociale – lavorativo. Infatti i ragazzi, volendo, potranno poi da subito esercitare la professione di RSPP e ASPP, trovandosi in tal modo già pronti per un’eventuale attività lavorativa. Così infatti, commenta l’Assessore sul sito web ufficiale della Provincia di Piacenza : “Non si tratta solo di promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro tra le nuove generazioni, ma anche di offrire agli studenti una preparazione aggiuntiva, spendibile al termine del loro percorso scolastico…”. Per iniziare, il progetto sarà attivato in due scuole (Campus agro alimentare Raineri-Marcora, Istituto tecnico commerciale e per geometri Tramello).

Sicurezza nei ristoranti, la formazione per i lavoratori

Anche il ristorante è un luogo di lavoro perché pensato e strutturato per accogliere altre persone ed è caratterizzato dalla inevitabile manipolazione di alimenti. Questa combinazione fa sì che i vari addetti che lavorano all’interno del ristorante devono essere in grado di garantire la sicurezza per sé e per i clienti e devono inoltre ricevere la giusta formazione sulla sicurezza alimentare attraverso l’adeguato corso HACCP e conseguire il relativo attestato.

Sicurezza sul lavoro nei ristoranti

Il numero dei rischi cui sono soggetti i lavoranti di un ristorante è pari a cinque e su tutti il lavoratore deve essere debitamente formato e informato da parte del datore di lavoro:
  1. rischio da caduta;
  2. rischio da taglio;
  3. rischio incendio;
  4. rischio microclimatico;
  5. rischio da movimentazione manuale di carichi.
Rischio da caduta: possibilità del lavoratore di scivolare o cadere a causa di pavimenti scivolosi, presenza di oggetti messi in modo da ostacolarne il lavoro o ancora uso di scarpe non adatte allo svolgimento della mansione. Rischio da taglio: si riferisce in particolare alla cucina del ristorante e ai coltelli o strumenti da taglio ivi presenti che possono arrecare danni alla salute del lavoratore. Rischio incendio: anche questo rischi si riferisce in particolar modo alla cucina dove si fa uso di elementi che possono provocare incendi. Rischio microclimatico: tipico degli ambienti dove si conservano gli alimenti ed è particolarmente riferito ai lavoratori che abitualmente passano da un ambiente freddo (cella frigorifera) a uno caldo (cucina). Rischio movimentazione manuale dei carichi: è associato a tutte le operazioni di spostamento e trasporto di un carico, il lavoratore dovrà evitare l’eccessivo sforzo muscolare per evitare che degeneri in patologie più gravi.

Chi gestisce un ristorante deve conoscere tutti rischi, preventivamente individuati con il relativo Documento Valutazione Rischi, cui sono soggetti lavoratori e clienti.

formazione-sicurezza-scuola-300x300La formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole

Le scuole sono considerate a tutti gli effetti luoghi di lavoro, ma data la natura di chi usufruisce di tali ambienti, ovvero bambini e giovani, la normativa sulla sicurezza sul lavoro è più ampia e strutturata. Esistono infatti due leggi apposite che descrivono e regolano l’edilizia scolastica (L. 23-96 – Norme per l’edilizia scolastica e L. 340/97 – Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica). Non solo, esistono precise prescrizioni sulla suddivisione dei ruoli, infatti anche nell’ambiente scolastico sono previste tutte le figure, descritte dal D.Lgs. 81/08, per la sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, preposti, RLS, RSPP, lavoratori, addetti alle emergenze… Tutte queste figure, come previsto dal D.Lgs. 81/08 devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata al ruolo che ricoprono, a spese del datore di lavoro e in orario lavorativo.

 

Il datore di lavoro nella scuola

È il dirigente scolastico per le istituzioni scolastiche ed educative ed è il presidente del consiglio di amministrazione per i conservatori e le accademie. Il dirigente scolastico ha tutti gli obblighi di un datore di lavoro, ovvero valutare i rischi con il supporto del personale tecnico degli enti locali; redigere il DVR (documento di valutazione rischi) e designare l’RSPP, anche il dirigente scolastico può assumere tale incarico se il personale è inferiore alle 200 unità e dopo aver seguito un apposito corso RSPP per datore di lavoro.

Chi sono i preposti e i lavoratori nelle scuole

I docenti svolgono le funzioni dei preposti, devono perciò vigilare sulla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, informare e formare su tali norme e segnalare eventuali anomalie. I lavoratori sono invece gli allievi o comunque chi utilizzi i laboratori presenti negli edifici scolastici, come tali godono dei diritti dei lavoratori tradizionali, quindi di operare in un ambiente di lavoro salutare e confortevole, ma che soprattutto li metta a riparo da ogni rischio.

RSPP e RLS nella scuola

L’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere svolto dal datore di lavoro o da un elemento del personale che ne abbia le caratteristiche e che sia disponibile, dietro designazione del dirigente, oppure da un elemento esterno, nel caso in cui più complessi scolastici si accordino in tal senso. Chi viene nominato RSPP nella scuola deve frequentare un corso RSPP di 76 ore (regola che vale anche per la PA), suddiviso in 3 moduli: il modulo A di 28 ore di carattere generale; il modulo B di 24 ore e specifico per la Scuola e la PA e il modulo C di 24 ore sempre di carattere generale su aspetti gestionali e organizzativi. Ogni modulo ha un test finale e ha un obbligo di frequenza del 90% delle ore previste. Se chi viene nominato ha un’esperienza pregressa o dei titoli di studio specifici non deve seguire tutto il percorso formativo, ma almeno il modulo C.

L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere presente nelle scuole, come in tutti i luoghi di lavoro, come intrmediario tra datore di lavoro e lavoratori. Non c’è obbligo di nomina, è piuttosto un diritto dei lavoratori per autotutelarsi. Convenzionalmente viene eletto dai lavoratori, ma nella scuola la situazione è diversa, in quanto gli alunni sono i lavoratori, ma non possono scegliere l’RLS. Quest’ultimo può essere designato all’interno dell’RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o dell’RSA (Rappresentanza Sindacale Aziendale). Il Dirigente Scolastico dovrà poi comunicare il nominativo all’INAIL. Il DM 382/98 individua 1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti) e 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti (esclusi i lavoratori/studenti). Nella scuola l’RLS ha due obblighi fondamentali: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola e mantenere il segreto d’ufficio (D.Lgs. 196/03).

Addetti alle emergenze: primo soccorso e antincendio

Gli addetti alle emergenze sono le persone che sono state nominate dal dirigente scolastico per occuparsi del primo soccorso e della lotta antincendio. Chi riceve una di queste nomine, secondo quanto stabilito dalla legge, non può rifiutare, se non per motivi gravi e provati. Per ciò che riguarda il corso di primo soccorso le scuole sono equiparate alle attività di gruppo B, perciò il corso dura 12 ore, di cui 8 pratiche e 4 teoriche. Per il corso antincendio invece la durata dipende dal numero di persone presenti nel plesso, se sono più di 1000 dura 16 ore, altrimenti 8. Se ci sono più di 300 persone l’esame finale andrà sostenuto in un Comando dei VVFF.
  • Corso RLS
  • Corso RSPP
  • Corso antincendio
  • Corso addetto al primo soccorso
Se vuoi maggiori informazioni o un preventivo gratuito sui corsi di Serform Servizi per la formazione sulla sicurezza sul lavoro nelle scuole non esitare a contattarci.

Rischi sul lavoro in tipografia e altri luoghi in cui si stampa

Quello della stampa è un settore molto ampio che può interessare più ambienti, in linea di massima però, ciò che caratterizza i processi di stampa è il passaggio di inchiostro da una qualsiasi tipo di plotter a un supporto, di solito non sempre, cartaceo.

I luoghi di lavoro che più di altri rispondono a questa caratteristica sono le tipografie, le copisteria, le serigrafie fino ad arrivare alle industrie poligrafiche e alla Zecca di Stato.

Sono luoghi di lavoro per operare nei quali è sempre obbligatoria, da parte del datore di lavoro, la valutazione dei rischi e la formazione sicurezza sul lavoro per il personale addetto.

Oltre ai rischi strutturali o di incendio quello che va attentamente valutato è il rischio chimico, infatti si tratta di luoghi di lavoro che per attività che si svolgono è ricco di inchiostri e solventi, nonché tutti i liquidi necessari alla manutenzione dei macchinari. Come per i laboratori chimici, il rischio legato alle sostanze manipolate è elevato anche nelle tipografie.

Questo espone e spesso mette in diretto contatto i lavoratori con agenti chimici anche pericolosi per la salute, è bene quindi che essi siano debitamente formati e informati sui rischi cui vanno incontro.

Sicurezza negli uffici: la formazione dei dipendenti

La normativa sulla formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro definisce esattamente quali sono i diritti dei dipendenti degli uffici in merito alla tutela della loro salute e quali sono gli obblighi dei datori di lavoro, nello specifico per quanto riguarda gli uffici il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede norme ben precise su:

  • la formazione e l’informazione dei dipendenti anche attraverso la redazione di un Documento di valutazione dei rischi in ufficio;
  • la messa in sicurezza dei locali;
  • i controlli periodici degli impianti di ventilazione per la salubrità dell’ambiente di lavoro;
  • l’adozione di tutte le misure necessarie per la sicurezza antincendio;
  • la presenza in ufficio della cassetta di pronto soccorso e di responsabili per il primo soccorso.

La gestione della sicurezza negli uffici poggia le basi sul sistema di formazione dei dipendenti e delle figure professionali responsabili della sicurezza, il D.Lgs 81/08 prevede la presenza all’interno di un luogo di lavoro di un RSPP, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che può essere il datore di lavoro stesso o in caso contrario si può ricorrere ad un RSPP esterno, altra figura importante per la sicurezza in azienda è l’RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

I corsi di formazione per la sicurezza negli uffici

Secondo quanto previsto dalla normativa le figure inerenti la sicurezza sul lavoro come RLS o addetti al primo soccorso devono seguire specifici corsi per la formazione con relativi aggiornamenti a carico del datore di lavoro, in generale i corsi di formazione obbligatori per la sicurezza negli uffici sono:

  • Corso RLS (Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza)
  • Corso RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) Datore di Lavoro
  • Corso per addetti al primo soccorso
  • Corso per addetti antincendio

Serform Servizi offre servizi di consulenza per la sicurezza negli uffici e la formazione del personale anche attraverso pratici corsi sulla sicurezza online con il rilascio di attestati validi a tutti gli effetti di legge perché certificati dall’ente bilaterale.

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