L’anagrafe condominiale

01/06/2017

images6c4hmkkg

Riforma del Condominio: Istituzione Registro Anagrafe Condominiale

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012 è stata promulgata la Legge 11 dicembre 2012 n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici“.

La cosiddetta Riforma del Condominio, che entrerà ufficialmente in vigore dal prossimo 18 giugno 2013, interviene innovando la previgente normativa, recependo orientamenti giurisprudenziali divenuti ormai nel tempo dominanti ed introducendo altresì significative novità rispetto alla disciplina condominiale già prevista dal Codice Civile.

Scopo della presente è, nello specifico, quello di informare i Sigg. Condòmini in ordine all’istituzione del REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE previsto dall’articolo 10 della Legge 220/2012 (che sostituisce l’articolo 1130 del Codice Civile) il quale, fra i doveri dell’Amministratore, e le conseguenti obbligazioni dei Sigg. Condòmini, al punto 6) testualmente recita: “6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’Amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’Amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Oltre a quanto anzidetto, il successivo articolo 18 della medesima Legge 220/2012 (che sostituisce l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile) all’ultimo comma testualmente prevede: “chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto

Risultano immediatamente chiare le implicazioni e la portata di queste nuove regole sulla vita condominiale. In concomitanza alle altre diverse novità previste, che sono state e/o saranno illustrate in sede assembleare, tali nuove disposizioni in particolare si traducono inevitabilmente in ulteriori adempimenti per la gestione condominiale con gravame conseguente a carico dei Sigg. Condòmini.

Per l’istituzione, la conservazione ed aggiornamento del registro anagrafe condominiale ex punto 6) art. 1130 C.C., fermo restando il compenso ordinario a riparto millesimale, lo scrivente Amministratore prevede l’addebito di un costo [omissis] una tantum per comunicazione/variazione a carico individuale. Ovviamente, i costi per l’eventuale autonoma acquisizione da parte dell’Amministratore delle informazioni necessarie in caso di omessa e/o incompleta comunicazione saranno addebitati ai responsabili con aggravio di spese significativamente superiore.

Per agevolare quindi tutti i Sigg. Condòmini nell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati richiesti, per l’istituzione del Registro Anagrafe Condominiale è stato elaborato un modello di autocertificazione che dovrà essere compilato, sottoscritto e riconsegnato allo scrivente Amministratore possibilmente con gli allegati indicati. In caso di cessione a qualsiasi titolo dell’unità immobiliare in Condominio (compravendita, locazione, ecc.) sarà altresì necessario trasmettere idonea comunicazione come da appositi modelli per l’autodichiarazione.

allegati

pdfmod.comunicazione compravendita

pdfmod.comunicazione locazione

pdfmodello anagrafe Condominiale

pdfmodulo informativa e consenso privacy

PER UNA CONSULENZA PROFESSIONALE SUL CONDOMINIO  CONTATTACI 

consulenza          numeroverde_serform           tel

 

Tel./fax. 0521.775116  – cell. 339.3095421

Hai bisogno di aiuto in ambito Condominiale ?

Contattaci ora e richiedi una consulenza professionale.

Servizio di consulenza on line, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro  by geom. Luciano Mecca.

© 2016 Serform  del Geom. Luciano Mecca | Via A.Veroni,37/a 43122 Parma  (Italy)
Tel +39 0521.775116 | P.IVA 01871140347 | E-MAIL: info@serforma.it