La Sicurezza del Condominio

01/06/2017

sicurezza

La gestione della sicurezza negli ultimi anni è andata incontro ad una evidente evoluzione, soprattutto in senso culturale ed organizzativo: il Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs 81/2008 modificato nel 2009) ha messo a sistema il precedente apparato disciplinare rinnovandolo ed evidenziando il cardine fondamentale, ovverosia l’organizzazione del lavoro. Dalla concezione protettiva prima e prevenzionale poi si è infine transitati appunto alla sicurezza organizzativa, concetto che permea l’intero sistema.

Anche la sicurezza all’interno del condominio ha visto modificati alcuni connotati essenziali. Tra gli elementi di rilievo è necessario in questa direzione sottolineare che nel caso in cui il condominio abbia del personale dipendente che svolga attività lavorativa (giardiniere, portiere, personale addetto alle pulizie) sarà equiparato ad azienda: in tale circostanza sull’amministratore condominiale graverà il ruolo di datore di lavoro.

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Adempimenti obbligatori previsti nel Dlgs.81/08 nei condomini

condominio
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/08, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, sono stati superati e abrogati i D.Lgs. : 626/94, 493/96, 494/96, 46/90. Nel TUS (Testo Unico della Sicurezza) è stato rivisto il sistema delle sanzioni, prevedendo anche la pena dell’arresto, per il datore di lavoro che non abbia previsto la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori, oltre alla sospensione dell’attività. Per la prima volta un provvedimento, riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro interessa anche il condominio, dove si svolgono diverse tipologie di lavoro, quindi bisogna valutarne i rischi e mettere in atto le migliori procedure per eliminarli.

Le parti comuni del condominio come il cortile, l’androne, i vani scale diventano luoghi di lavoro?

Sì, anche se il condominio non ha dipendenti come il portiere, e il giardiniere, ma vengono utilizzati altri lavoratori per effettuare lavori di: pulizia, manutenzione ordinaria, impianti elettrici, manutenzione di ascensori, gestione della centrale termica, oltre ai lavori di manutenzione straordinaria. Pertanto non è obbligatorio essere dipendente del condominio per rientrare nella normativa del D.lgs.81/08, basta che ci sia un volontario che effettui opere di giardinaggio, per configurare un lavoratore che esegue le sue mansioni in un ambiente di lavoro. L’art. 26 del D.lgs. 81/08 specifica l’obbligo per il datore di lavoro e quindi anche per l’amministratore, poiché a nome e conto del committente affida opere ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, di verificare l’idoneità tecnica professionale delle imprese, di fornire informazioni dettagliate sui rischi esistenti sul posto di lavoro e sulle misure di emergenza da adottare in merito alla propria attività. Quindi il documento deve essere redatto in modo semplice periodicamente esaminato e riletto, valutando anche gli aspetti che sembrano più banali e scontati, consentendo di fornire organicità e migliorare il sistema, integrandolo se necessario e/o modificandolo alle esigenze.

Nel caso in cui nel condominio vi siano lavoratori dipendenti assunti dal condominio lo stesso si configura come un luogo di lavoro e pertanto deve essere conforme e rispettare la specifica normativa?

Il Ministero del lavoro ha dato delle specifiche anche se non del tutto lineari sul Documento della Valutazione dei Rischi (DVR), e (DUVRI) Documento Unico di Valutazione dei Rischi, in caso di Interferenza di più imprese che lavorino contemporaneamente. I chiarimenti forniti sono utili per gli amministratori di condominio, anche se restano delle ombre ché devono essere chiarite per evitare il più possibile contenziosi. Cerchiamo di fornire dei chiarimenti in modo semplice:

  1. a) condominio con lavoratori dipendenti che rientrano nel campo di applicazione, del contratto collettivo dei lavoratori dipendenti dei proprietari di fabbricati, in questo caso si applica quanto stabilito dal TUS (Testo Unico Sicurezza) Dlgs. n. 81/2008, quindi bisogna rispettare:
  2. l’art. 36 obbligo della informazione;
  3. l’art. 37 obbligo della formazione;
  4. ed eventuale fornitura di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), devono rispettare ed essere conformi al titolo III cap. I. Sempre a parere del Ministero si sostiene, che non è previsto di redigere il documento DVR, mentre è “prodomica” la valutazione di rischi, perché si possano rispettare gli obblighi previsti ai punti 1, 2, 3.
  5. b) condominio con lavoratori che non rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei lavoratori dei proprietari di fabbricato, in questo caso il DVR è obbligatorio, e deve essere applicato il TUS.

Il Ministero specifica che, per quanto riguarda il D.U.V.R.I., sé il condominio è datore di lavoro, ed affida appalti di lavori ad un’impresa o a lavoratori autonomi è obbligatoria la sua redazione. Nel caso che il condominio non sia datore di lavoro non c’è l’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

Ma come è possibile effettuare il DUVRI se non c’è l’obbligo di redigere il documento del DVR, per i propri dipendenti, che è previsto negli altri casi come prescritto dall’art. 17/a, pertanto non è possibile rilevare documentalmente le interferenze?

Ancora sempre il Ministero attesta che il DUVRI consente al condominio di dimostrare l’opera di coordinamento come stabilito dall’art. 26 comma b. Tale obbligo non si estingue con il mero atto di relazione del documento ma con l’azione di un appropriato intervento. Ancora il Ministero del Lavoro, per lavori affidati dal condominio in appalto relativi a (manutenzione, costruzione, demolizione, ristrutturazione, cemento armato,..) come specificato all’art. 88 comma 1, come meglio dettagliato all’allegato X, si applica quanto stabilito nel titolo IV del TUS, cantieri mobili e temporanei. Altresì stabilisce che a norma dell’art. 2 comm1 lettera b, del TUS, l’amministratore del condomino è titolare degli obblighi sicurezza, e che il datore di lavoro va identificato, nella sua figura. Tale conferma viene ribadita all’art. 7 dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro. Se non è presente l’amministratore, (condominio con più di 4 unità immobiliari), i condomini proprietari devono nominare un soggetto responsabile a cui affidargli gli obblighi da rispettare in merito alla sicurezza. Adempimenti:

  1. a) Analisi Rischi parti comuni (DVR – DUVRI) b) Verifica Messa Terra impianti Elettrici (Dpr 462/01) c) Qualità Acqua d) Conformità Cancelli e portoni Basculanti e) Ascensori e Piattaforme f) Campi Elettromagnetici g) Impianti generali
Obblighi e responsabilita' del condominio in caso di lavori Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi di sicurezza a carico del condominio in caso di affidamento lavori a terzi. Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa gli obblighi di sicurezza a carico del condominio in caso di affidamento lavori a terzi, tratto dal sito del Ministero - sezione sicurezza lavoro.

Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio? Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, nei confronti del lavoratori che rientrano del campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37. Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III.

Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio? Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha già chiarito, successivamente all’emanazione del d.lgs. n. 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomini, ai fini dell’applicazione degli obblighi attualmente previsti nel citato art. 3, comma 9, va individuato nella persona dell’amministratore condominiale protempore. La locuzione “lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato” va intesa, come specificato con la circolare 5 marzo 1998 n. 30, con riferimento, otre che ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell’ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri. Si segnala che la individuazione del campo di applicazione delle disposizioni in parola andrà effettuata alla luce della definizione di “lavoratore” data dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 81/2008.

Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi? Sul condominio come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio in persona del suo legale rappresentante gravano gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori subordinati del condominio e, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell’art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Tutti gli obblighi di sicurezza previsti nel citato decreto gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell’edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo.

Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l’acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all’interno del condominio? L’art. 26, comma 2, lett. b), prevede a carico dei datori di lavoro un obbligo di “informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”, mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio.

Oggi gli Amministratori di Condominio moderni stanno introducendo il SGSC (Sistema Gestione Sicurezza Condominio) per gestire con maggiore efficienza e sistematicità i problemi e le opportunità in campo della Sicurezza del Condominio e degli Impianti in servizio.

L'integrazione della Gestione Sicurezza nella gestione complessiva del Condominio è un punto fondamentale, in quanto la Sicurezza è uno dei numerosi problemi esterni che impattano sul Condominio.

Il Sistema di Gestione Sicurezza Condominio (SGSM) sta per assumere quindi un ruolo centrale nella loro organizzazione, non solo come strumento gestionale di complessità (inerenti la sicurezza) interne ed esterne al Condominio, ma anche come mezzo per trasformare i vincoli della Sicurezza in opportunità, per ridurre i costi e risparmiare risorse. Ed è prevedibile che non sarà "VITA FACILE" per quegli Amministratori che avranno deciso di dare una risposta diversa alla Sicurezza: cioè fare poco o nulla con una visione puramente passiva. Accontentarsi di prendere posizioni non pro-attive sul fronte Sicurezza può risultare una visione miope di breve periodo, se non addirittura dannosa, lasciando sulle spalle dell’Amministratore tutte le responsabilità di natura penale e civile che ne conseguono.

img2 ECM in linea con la propria filosofia aziendale basata sulla capacità di adeguarsi continuamente alle necessità del mercato, di continuamente implementare e migliorare la qualità dei servizi offerti, si è dotata di un Sistema di Servizi per la Qualità al fine di soddisfare le esigenze e le attese degli Amministratori di Condomini.

FASCICOLO TECNICO SICUREZZA CONDOMINIO

Il Fascicolo Tecnico Sicurezza Condominio è una sorta di “Radiografia” del Condominio sotto il profilo della Sicurezza ed è l’elemento chiave per dimostrare il “Livello” della Sicurezza presente nel Condominio. La sua presenza è indispensabile. Nella sostanza, l’Amministratore del Condominio, tramite la raccolta dei documenti contenuti nel Fascicolo Tecnico Sicurezza Condominio, dimostra la Conformità del Condominio ai requisiti essenziali di Sicurezza, nonché la corretta applicazione delle soluzioni per il soddisfacimento degli Adempimenti obbligatori di Legge come le Verifiche Periodiche dell’Impianto di Messa a Terra, della Qualità Acqua. La quantità, il livello di dettaglio, l’impostazione logica delle informazioni presenti in questo Fascicolo Tecnico Sicurezza Condominio conferiscono al documento alcune caratteristiche peculiari:

  • consentono a chiunque di ripercorrere le motivazioni di ogni scelta
  • sono un’evidenza oggettiva del raggiungimento della sicurezza
  • dimostrano la corretta risposta ai regolamenti applicabili
  • costituiscono elemento dell’effettuazione delle verifiche periodiche obbligatorie
  • può essere utilizzato ai fini difensivi nell’ambito di procedimenti giudiziari per responsabilità (infortuni o quant’altro)
  • prova la conformità della sicurezza del condominio alle prescrizioni cogenti e allo stato dell’arte, della scienza e della tecnica

Collegato al Fascicolo Tecnico Sicurezza Condominio vi è anche il supporto ECM in merito a:

  • aggiornamenti constanti evoluzione normativa
  • news nuovi adempimenti
  • registrazione e gestione scadenziario verifiche
  • consulenza su problematiche tecniche inerenti la sicurezza

Obblighi di sicurezza in condominio: i chiarimenti del Ministero del Lavoro.

Nota del Ministero del Lavoro sull'applicazione del Testo unico sulla sicurezza in ambito condominiale.

In risposta ad alcuni quesiti ricorrenti, il Ministero del lavoro, con nota pubblicata nella nuova sezione del sito internet dedicato alla sicurezza sul lavoro,ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa prevenzionale nelcondominio ed ha enucleato i principali obblighi di sicurezza gravanti sui soggetti che operano all'interno delle aree condominiali. Il punto di partenza da cui occorre muovere è l'art. 2 del D.Lgs 81/08che, alla ettera c), individua come azienda "il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato" e, alla lettera t), indica come unità produttiva lo "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Dalle definizioni sopraindicate emerge, quindi, che la condizione affinchè si configuri un'azienda o un'unità produttiva è che nell'ambito di una struttura o di una organizzazione di un datore di lavoro vi siano dei lavoratori che svolgano una attività lavorativa.

Con riferimento al condominio è chiaro che questo sarà equiparato ad un'azienda nel caso in cui adibisca del personale a svolgere attività lavorativa nel proprio ambito (ad esempio portiere, giardiniere, personale addetto alla pulizia o alla manutenzione, ecc.), e solo allora, assumendo l'amministratore condominiale la veste di datore di lavoro, andranno rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, peraltro, che lo stesso Ministero aveva chiarito, successivamente all'emanazione del D.Lgs 626/94, con la circolare 5 marzo 1997, n. 28, che il datore di lavoro nei condomìni, ai fini dell'applicazione degli obblighi di sicurezza, va individuato nella persona dell'amministratore condominiale protempore. Nei condomìni in cui non sia presente l'amministratore, non essendone obbligatoria la nomina per essere i condomini non più di quattro (Cfr.art. 1129 cod. civ.), gli stessi provvederanno a conferire ad un apposito soggetto le responsabilità previste all'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs.81/08.

Quanto ai soggetti passivi destinatari della tutela, l'art. 3, comma 9, del D.Lgs 81/08 fa riferimento ai lavoratori che "rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati", e quindi, oltre ai portieri, anche a tutti i lavoratori subordinati che prestino la loro attività nell'ambito di un condominio, purché con mansioni affini a quelle dei portieri (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative). Da questi lavoratori vanno esclusi, ovviamente, quanti prestino la loro attività con contratto di lavoro autonomo. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008,nei confronti dei " lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e di formazione di cui agli artt. 36 e 37". Inoltre, sempre secondo la norma appena citata, "ad essi devono essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III".

Si ritiene inoltre necessario che nel condominio siano adottate tutte le misure idonee affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati emantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica. Sul condominio, come luogo di lavoro per il personale delle ditte appaltatrici, la titolarità degli obblighi di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008 dipende dalla qualificabilità o meno del condominio come datore di lavoro. Infatti, sul condominio, in persona del suo legale rappresentante, gravano:

  1. a) gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratorisubordinati del condominio;
  2. b) in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ai sensi dell'art. 26, la cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
  3. c) il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.

Tutti gli obblighi di sicurezza gravano sui datori di lavoro aventi sede operativa nell'edificio. Diversamente, nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civili ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l'amministratore è necessariamente qualificato come committente e, come tale, assoggettato agli obblighi di cui agli artt. 88 e seguenti del medesimo testo normativo. L'art. 26, comma 2, lett. b), prevede poi a carico dei datori di lavoro un obbligo di "informazione reciproca anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva", mentre, ai sensi del successivo comma 3 dell'articolo citato, le disposizioni riguardanti la redazione del DUVRI non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Alla luce di quanto sopra, non è richiesta la produzione integrale della valutazione dei rischi ai fini della redazione del DUVRI da parte del legale rappresentante del condominio. E' chiaro tuttavia, tenuto conto che il D.Lgs 81/08 si applica solo in caso di presenza di lavoratori nei luoghi di lavoro, che i condomini che non hanno personale dipendente o ad esso equiparato non sono tenuti ad elaborare il DUVR. Il condominio, tramite l'amministratore, ha infine l'obbligo di osservare leadeguate misure di sicurezza antincendio, con particolare riferimento all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi nel caso in cui siano presenti, fra le parti comuni, attività specifiche che rientrano nell'ambito diapplicazione del D.M. 16/02/1982, del DPR 37/1998 e norme collegate (centrale termica, autorimessa condominiale, impianto ascensore, edificio civile con altezza in gronda superiore a mt. 24,00, ecc.). Nel caso in cui nel condominio siano ubicate attività commerciali, produttive o di servizio, del singolo privato soggette al controllo antincendio, le relative procedure amministrative di controllo e di gestione non sono di pertinenza del condominio.

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Una recente indagine dell’Euro-Istat ha indicato che circa il 54% degli Italiani vive in un condominio, una percentuale tra le più alte in Europa e significativamente al di sopra della media comunitaria (41% – dati Euro Istat del 2011). In relazione al considerevole numero di persone che vivono in condominio quindi, è inevitabile pensare a queste realtà non solo come a luoghi di residenza o uffici/aziende private, ma anche come a veri e propri luoghi di lavoro in cui prestano la loro opera soggetti diversi ed eterogenei quali portieri, addetti ai servizi di pulizia, giardinieri, e lavoratori temporanei addetti alle manutenzioni periodiche (ascensori o caldaie) e straordinarie (riparazioni o ristrutturazioni di parti comuni).

Una prima distinzione quindi da considerare è quella tra realtà condominiali con presenza di un amministratore, oggigiorno le più diffuse, e quelle prive di amministratore.

Condominio con amministratore

Nel caso in cui un condominio sia gestito da un amministratore su quest’ultimo ricadono responsabilità e attribuzioni proprie del datore di lavoro come da art 18 del D.Lgs 81/08, nei confronti dei soggetti sopracitati che prestano la loro attività nello stabile in oggetto; nel comune caso in cui un amministratore segua più realtà condominiali è possibile inoltre che si avvalga dell’aiuto di un coordinatore, sul quale ricadono le competenze di un dirigente per la sicurezza. Conviene ricordare a questo proposito, che il D.Lgs 81/08 prevede esplicita nomina del dirigente da parte del lavoro, nomina in cui siano delegate le funzioni e le responsabilità in materia di sicurezza come da art 16 del Testo Unico.

Nel caso inoltre in cui l’amministratore sia tenuto a coordinare il lavoro di più aziende che prestino la loro opera contestualmente all’interno del condominio, anche non necessariamente contemporaneamente, sarà sua responsabilità la verifica dei requisiti professionali come da art 26, e l’elaborazione del DUVRI in collaborazione e coordinamento con i Datori di Lavoro ed il Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole imprese coinvolte. Come previsto dalla normativa, infatti, ogni azienda o lavoratore autonomo, che presta la propria opera all’interno di un ambito di lavoro, deve poter produrre un documento in cui illustri la natura dei rischi introdotti dalla propria attività che possano causare interferenza con i rischi introdotti dalle altre aziende presenti.

Condominio senza amministratore

Nel caso in cui non vi sia un amministratore di condominio, ma siano quindi i condomini stessi a gestire gli aspetti logistici per quanto riguarda le attività ordinarie e straordinarie delle parti comuni, questi ultimi dovranno comunque attenersi e rispettare le disposizioni in materia di luoghi di lavoro come definito nell’art 3 del Testo Unico, e coordinare le attività delle eventuali imprese e dei lavoratori autonomi, che prestano il loro servizio, come se fossero un datore di lavoro a tutti gli effetti.

Anche il Condomìnio è obbligato alla verifica periodica dell’impianto di messa a terra

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Il DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” entrato in vigore il 23/01/02, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive le verifiche periodiche sugli impianti di terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Prima del DPR 462/01 , le verifiche periodiche erano obbligatorie sin dal 1955 e, fino al 23 gennaio 2002, erano affidate all’ ASP /ARPA. Il Datore di lavoro si limitava a denunciare gli impianti, senza avere alcuna responsabilità se gli Organi di controllo pubblici non effettuavano né l’omologazione, né le verifiche periodiche dell’impianto.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di richiedere agli Organismi Abilitati la verifica periodica e la responsabilità che questa venga effettuata secondo le seguenti periodicità:

Ogni 2 anni per: - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, scuole, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri; - impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; - per i condomini a rischio incendio medio o alto ai sensi del D.M.10/03/98 ( altezza di gronda superiore a 24m e/o centrale termica non compartimentata ) Ogni 5 anni per: - impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili. A verifica superata, l’Organismo Abilitato rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro/ Amministratore che deve conservare ed esibire su richiesta agli Organi di Vigilanza. Nel caso la verifica dovesse dare esito negativo, si provvederà indicando al committente gli adeguamenti necessari al fine di mettere in sicurezza l’impianto e quindi gli stessi lavoratori. Anche condomìni sono obbligati alla verifica dell’impianto di terra. In quanto in essi si individuano ambienti di lavoro ( D.P.R. 462/01 ). Nel condominio anche qualora non vi fossero rapporti di lavoro dipendente strictu sensu, (portierato, etc) occorre comunque garantire l’incolumità di coloro che sono chiamati a vario titolo a prestare la propria attività lavorativa presso un luogo ove è installato un impianto elettrico (ditta per la manutenzione degli impianti, ditta delle pulizie, etc). Ove si verificassero incidenti riconducibili a malfunzionamenti dell’impianto, non v’è dubbio che ne risponda il proprietario e /o amministratore. I tecnici operanti in questo settore hanno l’obbligo morale di informare gli amministratori, spesso restii, ad ottemperare a tale obbligo e qualora gli impianti risultassero non rispondenti alla normativa vigente ad adeguarli. La sicurezza ha un prezzo molte volte esiguo, gli infortuni sul lavoro sempre troppo alto.

Appalti in condominio: non solo cantieri edili

Parlare di appalto in condominio vuole dire prendere in considerazione diverse tipologie di lavori: dalla manutenzione degli ascensori alle pulizie, dall’antennista al giardiniere, dall’intervento edile a quello impiantistico. cappello

A leggere la grande maggioranza dell'editoria "specializzata", sembra quasi che l'unico appalto possibile in condominio sia l'appalto di lavori edili, il cantiere di cui spesso - troppo spesso - i relatori più solenni si occupano quando sono chiamati a trattare di condominio.

Purtroppo c'è molto poco di solenne nel mondo condominiale; e ci sono molti altri tipi di appalto che non rientrano affatto nella categoria dei lavori edili, che quindi non sono classificabili come cantieri e sui quali - necessariamente - bisogna concentrare l'attenzione; con lo stesso livello di cura e di cautela che si usa, correttamente, quando si parla di cantieri edili, ma sapendo che la normativa sui cantieri è non applicabile, non pertinente, inutile per raggiungere lo scopo che è quello di tutelare l'amministratore di condominio e, con esso, i condòmini tutti. E senza dimenticare l'importanza della statistica: di cantieri edili, nello stesso condominio, ce ne può essere uno ogni qualche anno; di appalti non edili ce ne sono ogni singolo giorno.

RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DI APPALTO

appalti

La normativa - che è individuabile soprattutto, ma non esclusivamente, nel d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - differenzia profondamente gli oneri per il committente di un appalto, a seconda che l'appalto sia edile o meno. Pertanto è necessario, indispensabile, che si capisca fin da subito se il lavoro da appaltare rientri o meno nella categoria dei lavori "edili o di ingegneria civile" che impongono l'applicazione delle relative norme.

Se un lavoro sarà classificabile come edile (rif. allegato X d.lgs. 81/2008), il committente - chiunque esso sia, privato cittadino o capitano d'industria, datore di lavoro o non datore di lavoro - sarà titolare di obblighi dai risvolti penali: valutare l'idoneità tecnico professionale delle imprese secondo i parametri stabiliti dall'allegato XVII del decreto 81/2008 (si veda la tabella allegata); se le imprese esecutrici sono due o più, nominare il coordinatore per la sicurezza; se è stato nominato il coordinatore trasmettere agli organi di vigilanza la notifica preliminare; se c'è una pratica edilizia trasmettere in comune Durc, notifica e altri documenti, eccetera. Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio la normativa sulla sicurezza dei cantieri edili, ma è importante ricordare sempre quanti e quanto pesanti siano - oltre agli obblighi per i tecnici specializzati - gli obblighi per un committente di opere edili. Il legislatore non è andato per il sottile: la signora Maria, che commissiona il rifacimento di pavimenti rivestimenti e impianti della sua cucina, è committente titolare di obblighi dal risvolto penale. Completamente diverso deve essere l'approccio per un lavoro non edile (i lavori puramente impiantistici; le pulizie; il giardinaggio; gli spurghi; eccetera), perché completamente diversa è la legislazione sulla sicurezza del lavoro che li governa. E' stata fatta una precisa scelta legislativa: fuori dai lavori edili, il privato cittadino non ha obblighi legislativi in caso di appalti. In altre parole, solo quando è ravvisabile la presenza di un "datore di lavoro" il legislatore individua nel committente, ove appunto datore di lavoro, il destinatario di alcuni obblighi in tema di gestione di lavori in appalto. Questi obblighi attengono soprattutto all'art.26 del citato d.lgs. 81/2008, ma anche al dPR 177/2011 per eventuali lavori in "ambienti confinati" o luoghi sospetti di inquinamento. Approfondiamo separatamente le due casistiche, partendo dall'ultima.

AMBIENTI CONFINATI E LUOGHI SOSPETTI DI INQUINAMENTO

Dal 23 novembre 2011 è vigente il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177, "regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti" (n.d.r. - la parola corretta è ‘confinati'). In questo testo vi sono risvolti impegnativi per i condomini che presentano luoghi classificabili come ambienti confinati o sospetti di inquinamento, quei luoghi cioè in cui possono svilupparsi gas tossici: nei condomini questi ambienti possono essere schematicamente individuati nei serbatoi, nelle cisterne, nelle fosse biologiche, nei pozzi, nelle vasche, nelle piscine, eccetera. Il dPR 177/2011 si occupa dei casi nei quali gli operatori si possono introdurre in questa tipologia di luoghi. Il datore di lavoro committente - cioè l'amministratore di un condominio con presenza di dipendenti - in caso di lavoro in ambienti confinati dovrà valutare l'idoneità tecnico professionale della ditta esecutrice secondo gli approfonditi criteri dati dall'art.2 del nuovo regolamento, il cui mancato rispetto impedisce alle ditte di essere considerate "qualificate" a svolgere questa tipologia di lavori.

Altro obbligo, piuttosto pesante, per il datore di lavoro committente è quello di informare i lavoratori della ditta esecutrice, compreso il loro datore di lavoro, dei rischi presenti nella loro futura area di lavoro: un processo di informazione, di durata "non inferiore a un giorno", che riguardi le "caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività".

Ancora, il datore di lavoro committente dovrà individuare un proprio rappresentante, per ovvia opportunità diverso dalla ditta esecutrice, che sia adeguatamente formato, addestrato e reso edotto dei rischi dell'ambiente in cui si svolgerà il lavoro; questo rappresentante dovrà vigilare (presenziando per tutta la durata del lavoro) sulle attività degli esecutori, "con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori" e per limitare il rischio di interferenze con il personale del committente (cioè del condominio). Ribadito che questo decreto impone obblighi ai condomini con dipendenti, il committente non datore di lavoro (cioè l'amministratore di condomini senza dipendenti) non potrà ignorare che il legislatore pretende risultati: quanto meno la verifica di idoneità tecnico professionale dovrà conformarsi (dipendenti o non dipendenti) ai criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di garantire davvero la sicurezza dei propri lavoratori. Il nuovo regolamento infatti prevede quanto segue: "Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti": le ditte che ne sono prive non possono lavorare nel settore e il committente (che sia o no datore di lavoro) deve sempre accertarsi di essersi rivolto a una ditta qualificata.

ALTRI LAVORI NON EDILI

In tutti gli altri casi, appalti di lavori non classificabili come edili né in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, i riferimenti legislativi sono le eventuali abilitazioni previste dalle leggi specifiche (iscrizione registro imprese di pulizia, abilitazione ex 46/90-37/08 per ditte impiantistiche, ecc.) e, per la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'art.26 del d.lgs. 81/2008, erede diretto dell'art.7 del d.lgs. 626/94. Questo articolo 26 riguarda, ancora una volta, il datore di lavoro committente: non la signora Maria né l'amministratore di un condominio senza dipendenti, nello stesso solco tracciato anni prima dall'art.7 della "legge 626".<(p>

Quali sono gli obblighi di un amministratore di condominio con dipendenti in caso di affidamento lavori a ditta di pulizie, al "terzo responsabile" del riscaldamento centralizzato, all'antennista? L'art.26 richiede al committente la verifica di idoneità tecnico professionale degli appaltatori, la fornitura di dettagliate informazioni agli appaltatori sui rischi esistenti nel condominio, la promozione di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro, la redazione di un documento (DUVRI) per la eliminazione o la riduzione delle interferenze tra i lavoratori dell'appalto.

Se valutazione dei rischi e DUVRI hanno avuto persino troppi commenti negli ultimi anni, della verifica di idoneità degli appaltatori si è senz'altro parlato troppo poco. L'art.26 rimanda ai criteri di un decreto che - ahinoi - da 4 anni attende la luce; nell'attesa è considerata eseguita la verifica che ottenga dagli appaltatori:

1) copia del certificato CCIAA - che non è la visura del commercialista - che riporti nell'oggetto sociale anche la tipologia di lavoro oggetto di appalto;

2) una autodichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art.47 del dPR 445/2000. Nulla più. Nessun Durc - che invece è obbligatorio ottenere prima di affidare lavori edili - né altri documenti sulla sicurezza: i due documenti citati sono gli unici la cui mancanza espone un datore di lavoro committente alla sanzione per omessa verifica di idoneità degli appaltatori, in caso di ispezione di organo di vigilanza.

Addirittura, un amministratore di condominio senza dipendenti, cioè un committente non datore di lavoro, come la signora Maria è totalmente privo di obblighi giuridici in materia di appalti non edili (e non rientranti nei casi di cui al dPR 177/2001).

Questo non vuole dire che ci si possa disinteressare dell'argomento. Troppa giurisprudenza ci ha insegnato che l'affidamento di lavori a personale inidoneo trasforma il committente in datore di lavoro, in "responsabile" della sicurezza dei lavoratori; per cui la verifica di idoneità quanto meno secondo l'art.26 del d.lgs. 81/2008 va consigliata (ed eseguita) sempre, in ogni caso e per ogni condominio. Inoltre, i codici penale e civile ci sono da molto prima delle leggi sulla sicurezza sul lavoro, e gli articoli 589 cp, 590 cp e 2043 cc e seguenti sono più che sufficienti per farci dire che qualunque situazione che possa causare danno a terzi deve - necessariamente, se non obbligatoriamente - essere comunicata agli appaltatori: neminem laedere.

CONCLUSIONI

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Le richieste delle leggi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti di un committente di appalti. Lavoro edile (obblighi sanzionati penalmente):il committente valuta l'idoneità tecnico professionale degli esecutori (si veda l'elenco a pag.3 di Millescale n.51), nomina il coordinatore per la sicurezza (se ci sono almeno due imprese anche non contemporanee), invia la notifica preliminare (se c'è il coordinatore), trasmette al comune la documentazione di legge (se c'è una pratica edilizia).

Lavoro non edile in ambienti confinati o sospetti di inquinamento (obblighi sanzionati penalmente):nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale dell'impresa secondo il dPR 177/2011, fornisce informazione sui rischi dell'ambiente confinato, nomina un proprio rappresentante per seguire i lavori.

Lavoro non edile di altro tipo (obblighi sanzionati penalmente):nel condominio con dipendente, l'amministratore quale datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori secondo l'art.26 del d.lgs. 81/2008, fornisce dettagliate informazioni sui rischi condominiali, redige un DUVRI per ogni appalto.

Lavori non edili in condominio senza dipendenti: non esiste sanzionabilità, ma abbondante giurisprudenza impone di verificare sempre l'idoneità tecnico professionale degli appaltatori e di fornire informazioni su eventuali rischi condominiali per il principio del neminen laedere.

Per un amministratore è difficile monitorare gli accessi alla copertura dell’immobile che si ha in gestione.

Spesso regna una situazione in cui diversi condomini sono dotati delle chiavi per accedere sul tetto o terrazzo condominiale o peggio ancora, tale accesso è libero per chiunque.

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I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi molto elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta dall'alto e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

Ogni responsabile di un immobile (amministratore condominiale o proprietario) o il datore di lavoro, dirigenti e preposti possono essere coinvolti in azioni penali e civili qualora emergano violazioni o deficienze nei riguardi delle normative vigenti in particolare Legge Sicurezza sul Lavoro D.L. 81/2008.

La soluzione migliore è impedire il libero accesso ad aree che espongono a rischio i manutentori e i condomini stessi, essendo che interdire alcune aree è spesso impossibile, si deve intervenire per ridurre i rischi presenti.

La soluzione ideale sarebbe installare dispositivi di protezione collettivi come parapetti ad uso permanente per una sicurezza sempre attiva, a dispositivi individuali da utilizzare con linee vita.

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La scelta tra un sistema collettivo o individuale deve propendere sempre verso il primo anche se i costi posso risultare più elevati.

Una protezione realizzata con parapetti permanenti non richiede interventi di ispezione come le linee vita, chi si trova in copertura non deve essere abilitato all’uso dei DPI di 3^ categoria, non c’è un limite nel numero degli utilizzatori, non ci si deve accertare che il sistema anticaduta nel caso di una linea vita o insieme di ancoraggi, venga effettivamente usato.

Con i parapetti autoportanti non c’è nemmeno la necessità di eseguire fori in copertura, il sistema si appoggia al solaio interponendo dei tappetini di poliuretano e offre tutte le garanzie di un parapetto a norma. La realizzazione integrale in alluminio è sinonimo di qualità e durata nel tempo.

img6 Si può proteggere la copertura con sistemi di ancoraggio anticaduta permanenti opportunamente progettati ed eseguiti secondo la Norma UNI EN 795 classe A e C (linea vita). img7

Le caratteristiche che debbono avere i sistemi di ancoraggio e le linee vita .

Premessa fondamentale nell'illustrare i criteri di scelta dei sistemi di ancoraggio e linea vita è che non esistono sistemi standard adatti a tutte le coperture.

L'aspetto cruciale da tenere sempre in primo piano è che ogni copertura necessita di sistemi di ancoraggio studiato per le proprie peculiari caratteristiche.

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In particolare il sistema anticaduta o linea vita deve: - ottimizzare la sicurezza per i lavori sulla copertura; - essere idoneo alla struttura del tetto; - ridurre al minimo eventuali sollecitazioni sull'operatore in caso di caduta; - essere certificato secondo la Norma UNI EN 795; - essere completo di manuale e istruzioni per il montaggio, compresi i dati tecnici per la verifica della struttura per una corretta progettazione; - essere correttamente ispezionato (tipicamente ogni 12 mesi) e manutenzionato (con cadenze definite dal produttore nel manuale di uso e manutenzione).

img9 Inoltre i materiali scelti dovrebbero essere idonei a durare nel tempo senza interventi di grossa manutenzione. img10

 

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