La garanzia assicurativa

01/06/2017

assfabbricato

Con la stipulazione di un contratto di assicurazione contro i danni i privati intendono farsi garantire contro i danni subiti da terzi o per effetto di eventi naturali piuttosto che dalle richieste risarcitorie provenienti da terzi danneggiati (assicurazioni contro la responsabilità civile verso i terzi). Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso l’assicurato deve prima verificare se l’evento rientra tra i rischi assicurati e immediatamente attivarsi nei confronti della Compagnia per invocare il suo intervento. Questo onere è particolarmente pressante nel caso di responsabilità civile verso i terzi perché le polizze e la legge prevedono un termine breve per inoltrare la richiesta di risarcimento all’Assicurazione pena la perdita della garanzia.

Che cosa è la garanzia assicurativa

Con il termine assicurazione si indica il contratto che lega un soggetto (l’assicurato) ed una compagnia di assicurazioni (l’assicuratore) ed in base al quale l’assicuratore si impegna a rivalere l’assicurato per un danno che questo ha subito oppure a tenerlo indenne per le somme che egli deve a terzi per avere lui provocato dei danni ad altri soggetti (ed in questo caso di parla di comunemente di Assicurazione R.C. Terzi).
Il contratto di assicurazione prevede tuttavia dei limiti massimi (i c.d. massimali) entro i quali l’assicuratore è tenuto a tenere indenne l’assicurato.

Si pensi, ad esempio, ad un contratto di assicurazione che copre l’assicurato per i danni derivanti da caduta di calcinacci fino all’ammontare di 100.000 Euro. Se il danno concretamente causato ai terzi sarà superiore a tale cifra la differenza rimarrà a carico dell’assicurato. A fronte di questa garanzia l’assicurato è tenuto a versare periodicamente (mensilmente, semestralmente, annualmente ecc..) una somma di denaro all’assicuratore che funge da corrispettivo per la messa a disposizione della garanzia. Questa somma viene detta “premio”.

Come leggere una polizza

Il privato che intende sottoscrivere un contratto di assicurazione normalmente sceglie all’interno di prodotti assicurativi standardizzati predisposti dalle Compagnie.
Ciascun prodotto è orientato alla copertura di specifici rischi per venire incontro alle esigenze dei clienti.
All’atto della stipulazione del contratto vengono consegnati all’assicurato:

  • il certificato di polizza: che è un documento sintetico che riassume il tipo di garanzia attivata dal cliente, i massimali (cioè le somme massime che l’assicurazione è tenuta a corrispondere per ciascuna tipologia di rischio garantito), l’entità di un eventuale scoperto di polizza (ossia la percentuale del risarcimento che va coperta dall’assicurato) o della franchigia (ossia la parte di danno non coperta dall’assicurazione e che resta a carico dell’assicurato).
  • una copia del libretto contenente le condizioni generali di assicurazione: ovvero un documento (di solito molto corposo) che contiene le definizioni utili ad interpretare i termini tecnici utilizzati nelle condizioni nonché le singole condizioni di polizza che individuano quali sono i rischi coperti, quali sono le fattispecie che invece restano escluse e le norme che regolano le procedure di indennizzo.

È molto importante conoscere bene il contenuto del libretto già prima di sottoscrivere la polizza perché può capitare che rischi che si immaginano coperti (e che possono costituire anche la ragione principale che spinge il privato a dotarsi di una copertura) in realtà non lo sono o lo sono soltanto in presenza di determinate condizioni.
A questi fini è altrettanto importante valutare bene la prima parte del libretto che contiene, appunto, le definizioni per evitare di incorrere in equivoci nella lettura del regolamento contrattuale.
Va detto che la lettura del libretto è una attività molto complessa nella quale è sempre opportuno farsi assistere dal proprio agente assicurativo o comunque da un soggetto in possesso di adeguate conoscenze tecniche in merito.

Il rischio garantito e le esclusioni

Il libretto contenente le condizioni generali di assicurazione definisce per ciascun tipo di copertura quali sono i rischi garantiti.
Vengono infatti subito individuati quali sono i danni (e più in generale le situazioni dalle quali derivano questi danni) oggetto della copertura.

Si pensi, ad esempio, ad una polizza che garantisce il proprietario di un immobile per i danni causati a terzi e connessi alla sua qualità di proprietario dell’immobile stesso (caduta di calcinacci, infiltrazioni ecc…) oppure ad una polizza che garantisce il medesimo soggetto contro i danni subiti dall’immobile a causa di eventi atmosferici (forti piogge, infiltrazioni di acqua ecc…).

Una volta individuato l’insieme degli eventi che la polizza considera come sottoposti alla copertura normalmente vengono elencate una serie di situazioni nelle quali la polizza non opera (le c.d. esclusioni di polizza)

Si pensi, ad esempio, nell’ipotesi formulata in precedenza al caso in cui la polizza copra effettivamente i danni causati a terzi da un soggetto quale proprietario di un immobile ad esclusione però di quelli provocati a vetture di terzi che transitino nel cortile condominiale. Appare quindi evidente che, per valutare sia l’opportunità di concludere il contratto e successivamente l’opportunità di richiedere l’attivazione della polizza, occorre preliminarmente individuare l’esatto ambito operativo dell’assicurazione.

Massimale, franchigia e scoperto di polizza

Anche quando in concreto, a fronte di un danno (subito dall’assicurato o causato a terzi) la polizza risulta operativa occorre sempre valutare se il danno rientra nei massimali oppure operano scoperti o franchigie.
Il massimale rappresenta il valore massimo del danno che la Compagnia assicuratrice copre. Per questo motivo se il danno concretamente verificato eccede il massimale le somme ulteriori rimarranno a carico dell’assicurato.
La franchigia è un altro elemento del contratto che delimita la responsabilità dell’assicuratore e individua quella parte di danno che resterà sempre a carico dell’assicurato e che normalmente viene stabilita in un importo fisso.
Lo scoperto di polizza ha invece una funzione analoga alla franchigia perché determina la parte del danno che resta a carico dell’assicurato individuandola in una percentuale del danno da liquidarsi. Si pensi ad una polizza che prevede uno scoperto del 10%. In questo caso a fronte di un danno stimato in 10.000 Euro la somma che la Compagnia erogherà all’assicurato (o al terzo danneggiato se si tratta di una assicurazione a copertura della responsabilità civile) sarà di 9.000 Euro. Normalmente la presenza di uno scoperto o di una franchigia è indicata nel certificato di polizza a fianco della copertura attivata.
Si comprende bene, quindi, come sia essenziale valutare approfonditamente questi aspetti sia nella fase iniziale del rapporto (quando quindi si decide di sottoscrivere la polizza) sia nella fase esecutiva del contratto (quando si formula la richiesta di indennizzo alla Compagnia).

Come attivarsi per richiedere l’attivazione della copertura: le assicurazioni contro i danni

I passaggi da effettuare per ottenere la copertura assicurativa sono diversi a seconda che ci si trovi di fronte ad una assicurazione contro i danni (cioè che copre i danni che l’assicurato subisce da terzi o per effetto di cause naturali previste nella polizza) o ad una assicurazione a tutela della responsabilità civile verso i terzi (cioè che copre i danni che l’assicurato causa ai terzi).
Nel primo caso, cioè nella semplice assicurazioni contro i danni, la procedura è molto semplice.
In primo luogo occorre verificare se l’evento che si è concretamente realizzato rientra nella copertura assicurativa.

Ad esempio: i danni che sono conseguenza di una rottura di tubo condominiale (e quindi le perdite e le infiltrazioni che seguono e che danneggiano i muri dei singoli appartamenti) sono normalmente coperti dalle polizze c.d. globale fabbricati ma generalmente la garanzia resta esclusa se la rottura avviene in un punto in cui il tubo attraversa dei locali posti all’esterno del fabbricato oppure non riscaldati. In questo caso quindi occorre effettuare delle verifiche approfondite anche (se necessario) tramite un tecnico. Va detto che, anche se i diritti che nascono da un contratto di assicurazione si prescrivono in due anni, nel dubbio è sempre bene inviare una richiesta di intervento alla Compagnia assicuratrice immediatamente dopo il verificarsi dell’evento ed in attesa delle valutazioni di un perito.
Contemporaneamente occorre quantificare il danno subito. Generalmente questa operazione è agevole ed è sufficiente farsi predisporre un preventivo per le riparazioni necessarie. Sempre prendendo ad esempio l’ipotesi di cui sopra (la rottura del tubo condominiale che causa infiltrazioni di acqua in uno degli alloggi) andranno considerate le somme necessarie per una nuova intonacatura delle parti e per la ritinteggiatura.Non sempre tuttavia il preventivo di spesa è sufficiente per ottenere una quantificazione congrua del danno da parte della Compagnia che normalmente incarica un perito (soprattutto per i danni più gravi) per effettuare una sua valutazione di parte.
È questa la fase più delicata del rapporto con la Compagnia perché potrebbe verificarsi un contrasto tra le diverse valutazioni dell’importanza del danno e, in particolare, sulla somma necessaria per il ripristino. Va detto che in questi casi il contrasto è fisiologico perché i costi variano a seconda dei materiali utilizzati e a seconda del numero di ore di manodopera che si ritengono necessarie, elementi che non si prestano ad una determinazione sempre chiara e univoca e talvolta si impone una perizia tecnica per avvalorare l’una o l’altra quantificazione.

Per questo motivo è essenziale che la valutazione di parte che il danneggiato fa eseguire sia il più possibile oggettiva. Le quantificazioni eccessivamente gonfiate del danno, infatti, spesso impediscono di raggiungere un accordo con la Compagnia.
Se tuttavia le parti restano distanti e l’accordo non si raggiunge non resta che affidarsi ad un legale (anche se è sempre consigliato per i danni più complessi incaricare immediatamente un avvocato della gestione della vertenza) per citare in giudizio la Compagnia.
Va comunque precisato che:

  • per potere iniziare un procedimento giudiziario che riguarda rapporti derivanti da contratti assicurativi è necessario tentare previamente la conciliazione presso una delle agenzie accreditate presso il Ministero della Giustizia.

Come attivarsi per richiedere l’attivazione della copertura: le assicurazioni contro la responsabilità civile verso i terzi

La procedura è molto differente nell’ipotesi in cui l’assicurato voglia invocare la copertura assicurativa nei casi di responsabilità civile verso terzi, casi in cui, infatti, la Compagnia interviene per coprire danni che l’assicurato ha causato ad altri a diverso titolo.

Si pensi alle polizze studiate per garantire l’attività di soggetti che operano in contesti molto rischiosi o caratterizzate dall’applicazione di conoscenze molto complesse, come accade per i medici, gli avvocati i commercialisti ecc.

In questo caso l’assicurato viene fatto oggetto da parte del terzo danneggiato di una richiesta di risarcimento.
È suo preciso onere segnalare immediatamente la richiesta alla Compagnia (si tratta della c.d. denuncia di sinistro) anche nell’ipotesi in cui si ritenga che la richiesta del terzo danneggiato sia infondata.

Si pensi al caso di un medico che viene fatto oggetto di una richiesta di risarcimento da parte di un paziente. Questi, pur ritenendo di avere eseguito la prestazione professionale correttamente, sarà comunque onerato di effettuare la segnalazione all’Assicurazione onde evitare decadenze.

Normalmente sono le stesse condizioni generali di assicurazione a prevedere un termine massimo entro il quale l’assicurato deve denunciare il sinistro alla Compagnia pena la decadenza dalla garanzia.
Una volta effettuata la denuncia la compagnia assicuratrice comunicherà all’assicurato se ritiene che l’evento rientri nella copertura di polizza o meno.
Nel caso in cui ritenga l’evento rientrante nella copertura la Compagnia si metterà in contatto con il terzo danneggiato per definire entità e modalità del risarcimento.
Qualora all’esito della procedura di liquidazione il terzo danneggiato e la Compagnia non abbiano trovato un accordo il terzo danneggiato resterà libero (ovviamente dopo avere esperito le procedure di mediazione previste eventualmente dalla legge nello specifico settore) di ricorrere al Giudice per ottenere il risarcimento.
In questo caso l’assicurato dovrà rivolgersi ad un legale per difendersi in giudizio chiamando a sua volta all’interno del processo la Compagnia per essere garantito.

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