Professionisti ed imprese, da luglio addio alla scheda carburante

Scheda carburante, dal 1° luglio professionisti e titolari di partita Iva dovranno utilizzare solo pagamenti elettronici per poter beneficiare dei rimborsi. Obbligo di fatturazione elettronica per i distributori

A partire dal 1° luglio 2018 le spese di carburante per autotrazione diventeranno deducibili solo se sostenute tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate, senza dover più compilare la scheda carburante.

La scheda carburante, introdotta dalla legge 31/1977, è la documentazione che attesta gli acquisti di carburante effettuati presso i distributori stradali, al fine di consentire la detrazione Iva e la deduzione fiscale del costo dal reddito di imprese e professionisti.

Con le ultime novità introdotte dalla legge di Bilancio 2018, al fine di contrastare l’evasione, la scheda carburante verrà abolita e i titolari di partita Iva, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità delle spese, saranno obbligati ad utilizzare mezzi di pagamento elettronici. Il pagamento con il denaro contante sarà ovviamente possibile, ma non consentirà alcun beneficio fiscale.

E’ previsto, inoltre, l’obbligo di fatturazione elettronica per i distributori e l’introduzione di un credito d’imposta.

Ricordiamo, che le spese relative all’auto (acquisto, manutenzione e rifornimenti) sono deducibili dal reddito al 20%, mentre l’IVA può essere detratta nella misura del 40%.

Nuove regole

Ecco una sintesi delle nuove regole, in vigore dal 1° luglio, introdotte dalla legge di Bilancio 2018:
•la scheda carburante, di cui al dpr 444/97 recante l’attuale regolamento per gli acquisti di carburante e del correlato obbligo di tenuta della scheda carburante (sostitutiva della fattura), viene abrogata (art. 1, comma 926 n. 205/2017)
•introdotto l’obbligo per i benzinai di emettere la fattura elettronica tutte le volte che viene effettuato un rifornimento a soggetti dotati di partita Iva
•prevista per i benzinai l’introduzione di un credito d’imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite i sistemi di pagamento elettronico. Il credito d’imposta sarà utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione

Sono, comunque, attesi dei chiarimenti da parte del ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto in merito alle partite Iva e su come potranno beneficiare degli sgravi fiscali sull’acquisto di carburanti per motivi lavorativi

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