Dichiarazione Iva 2017 in scadenza: chi deve presentarla e come

mod_iva_2017Modello Iva 2017: chi deve presentarlo.

La dichiarazione Iva 2017, per l’anno di imposta 2016, deve essere presentata tra il 1° e il 28 febbraio 2017.

Le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.

La dichiarazione Iva deve essere presentata esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate attraverso una delle seguenti modalità:

  • presentazione diretta utilizzando i servizi telematici Entratel o Fisconline;
  • tramite un intermediario abilitato (per esempio commercialista o Caf);
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono ritenute non conformi al modello approvato con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Chi deve presentare la dichiarazione Iva 2017

Sono obbligati in linea generale alla presentazione della dichiarazione annuale Iva tutti i contribuenti che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva i seguenti soggetti d’imposta:

  • i contribuenti che per l’anno d’imposta 2016 abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti, nonché coloro che, essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, abbiano effettuato soltanto operazioni esenti [1];
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità [2];
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari);
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’Iva;
  • i soggetti passivi d’imposta [3] qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

note

[1] L’esonero non si applica ovviamente qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) o se sono state registrate operazioni intracomunitarie, o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis, o siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.).

[2] Art. 27, commi 1 e 2, del D.l. n. 98/2012.

[3] Nell’ipotesi di cui all’art. 44, c. 3, secondo periodo del D.l. n. 331/1993.

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