Certificazione unica 2017 scadenza autonomi dopo il 7 marzo (con il 770)

certificazioneunica2017Scadenza certificazione unica cu autonomi 2017 dopo il 7 marzo ma entro il termine di scadenza del modello 770. Ecco tutte le istruzioni e i riferimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenza certificazione unica lavoratori autonomi dopo il 7 marzo 2017. Come lo scorso anno, infatti, la scadenza del 7 marzo 2017 è obbligatoria solo per i lavoratori dipendenti o, comunque, per coloro che sono interessati dalla redazione del modello 730 precompilato.

Di conseguenza, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione delle dichiarazioni dei redditi precompilate (ad esempio, redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 7 marzo, senza l’applicazione di sanzioni, purché l’invio avvenga entro il termine di presentazione del modello 770/2017 ovvero il prossimo 31 luglio 2017.

Si tratta della stessa situazione che si è verificata lo scorso anno, per cui di fatto la certificazione unica 2017 ha una doppia scadenza:

  • scadenza 7 marzo 2017 per la certificazione unica 2017 dei lavoratori dipendenti e/o di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato;
  • scadenza 31 luglio 2017 – ovvero scadenza del modello 770/2017 – per lavoratori autonomi o comunque per coloro che non sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato.

Ecco le ultime novità e i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in materia di istruzioni compilazione e scadenza certificazione unica cu 2017.

Certificazione unica 2017: scadenza lavoratori autonomi dopo il 7 marzo 2017

La scadenza della certificazione unica 2017 del 7 marzo non è perentoria per i lavoratori autonomi; infatti, coloro che producono redditi di lavoro autonomo professionale e che comunque non sono interessati alla compilazione del modello 730 precompilato possono inviare la certificazione unica 2017 anche dopo il 7 marzo, purché l’invio venga effettuato entro il termine di scadenza del

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017; la direttrice Rossella Orlandi ha anche confermato che la nuova scadenza del 30 giugno per i versamenti IRPEF interesserà anche i termini di versamento degli acconti e del saldo della cedolare secca.

In particolare è stato confermato, così come per lo scorso anno, il termine di scadenza esteso per l’invio delle Certificazioni Uniche 2017 relative ai redditi non dichiarabili dai percipienti mediante il modello 730 precompilato.

La trasmissione telematica di tali certificazioni, infatti, potrà avvenire anche successivamente alla scadenza del 7 marzo prevista dall’art. 4, comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998, senza applicazioni di sanzioni.

A conferma di tale posizione l’Agenzia delle Entrate ha diramato il seguente comunicato stampa ufficiale in data 3 marzo 2017: modello 770/2017. Esattamente come lo scorso anno.

La trasmissione delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata (come ad esempio redditi esenti o non dichiarabili con il mod. 730) può avvenire anche oltre il 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.

Si tratta di un chiarimento fornito in passato dall’Agenzia con le circolari n. 6/E del 2015 e 12/E del 2016, valido anche quest’anno – per la prossima scadenza per l’invio della CU – in continuità con quanto in precedenza precisato e tenuto conto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli operatori connessi alla trasmissione di tale documento.”

Ecco il file pdf con il comunicato ufficiale dell’Agenzia delle Entrate con cui viene confermata la proroga (anche se non è corretto chiamarla così perché non si tratta di una vera proroga) della scadenza delle certificazioni uniche degli autonomi

pdfScadenza certificazione unica autonomi 2017: comunicato ufficiale Agenzia delle Entrate Clicca sull’icona per eseguire il download del comunicato stampa con cui l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la scadenza della certificazione unica Cu 2017 autonomi è il prossimo 31 luglio 2017 ovvero il termine di scadenza previsto per il modello 770

Scadenza certificazione unica 2017 oltre il 7 marzo: in quali casi?

In particolare, nel corso di Telefisco 2017 l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la trasmissione delle certificazioni uniche 2017 che non contengono dati da utilizzare per la compilazione della dichiarazione precompilata modello 730, come redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti potrà avvenire entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi ST, SV ed SX ed SY del modello 770/2017 (da presentare entro il 31 luglio 2017, salvo proroghe).

Telefisco 2017, Agenzia delle Entrate: i controlli preventivi

Altro tema importante affrontato dall’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2017 riguarda i controlli preventivi sulle dichiarazioni prestante dai soggetti che prestano assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti.

A questo proposito l’art. 5, D.Lgs. n. 175/2014 prevede che, in caso di trasmissione della dichiarazione con modifiche rispetto alla versione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può attivare una serie di controlli preventivi, in via automatizzata oppure mediante verifica della documentazione giustificativa, in presenza di crediti di importo superiore a 4.000 euro.

L’art. 17, comma 1, lettera c-bis) del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 prevede che il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale debba comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine previsto per l’invio del 730, anche il risultato finale delle dichiarazioni.

A partire dal 2017, pertanto, ai modelli 730 trasmessi all’Agenzia delle Entrate a seguito di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta dovrà essere allegato il risultato contabile della dichiarazione (modello 730-4). Conseguentemente per procedere alle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta dovrà attendere che l’Agenzia delle Entrate metta a sua disposizione il modello 730-4 mediante la sede telematica propria o dell’intermediario incaricato.

 

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